Data: 16/07/2016 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � I sinistri cagionati dall'attraversamento del manto stradale da parte di animali selvatici sono un vero e proprio grattacapo.

Al di l� della sussistenza dei requisiti effettivi, necessari per ottenere il risarcimento, il problema spesso si pone ancora pi� a monte: chi � legittimato passivo delle richieste dei danneggiati?

La normativa non sempre � chiara e spesso questioni diverse si accavallano rendendo difficile trovare una soluzione: la competenza, infatti, � costantemente rimbalzata tra Regioni, Province ed altri enti, senza che sia sempre agevole capire chi effettivamente debba pagare.

Interessante in tal senso � una recente pronuncia del Giudice di pace di Fermo, resa il 30 giugno 2016 e qui sotto allegata.

In particolare, nel caso di specie, il danneggiato aveva citato in giudizio la Regione Marche per ottenere il risarcimento del danno derivatogli, nel novembre 2014, a seguito dell'attraversamento da parte di un animale selvatico della strada sulla quale stava circolando a bordo della propria autovettura.

La Regione, per�, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva chiamando in causa la Provincia di Fermo.

La questione sostanzialmente derivava dal fatto che la Legge Regionale delle Marche n. 13/2015 ha trasferito le competenze in materia dalle Province alle Regioni.

Per il Giudice di Pace, la Provincia ha per� ragione: legittimato passivo � solo la Regione.

A seguito dell'introduzione della citata legge regionale 2015, infatti, le Marche, in attuazione di quanto disposto dalla legge numero 56/2014, hanno avocato a s� le competenze un tempo spettanti alle province, ivi comprese quelle in materia di caccia e tutela dell'ambiente.

Proprio nella legge del 2014 si precisa, peraltro, che nelle more del trasferimento di funzioni oggetto del riordino, l'ente subentrante succede all'altro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

Dato che oggi � la Regione Marche che � competente in materia, la Provincia di Fermo resta estranea a qualsivoglia controversia, anche relativa a fatti pregressi.

A conferma di quanto affermato, il Giudice di Pace ha citato anche l'articolo 34-bis della legge regionale numero 7/95 e la D.G.R. Numero 185 del 20.02.2012.

Purtroppo per� la questione ancora oggi ha una sua specificit� territoriale che rende complicato un suo corretto inquadramento.

D'altro canto i sinistri cagionati da fauna selvatica sono ancora troppo frequenti, con la conseguenza che spesso non � agevole trovare giustizia.


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