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Data: 13/07/2016 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 599 del codice di procedura di civile, nell'aprire il capo dedicato all'espropriazione dei beni indivisi, pone alcune importanti disposizioni inerenti il pignoramento di tali beni. In particolare, si stabilisce che è possibile pignorare beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. L'avviso ai comproprietariCerto è che il creditore pignorante che intenda rivalersi su un bene indiviso non può agire senza informare i comproprietari: il secondo comma dell'articolo 599 c.p.c., infatti, sancisce che in simili ipotesi egli deve notificare un avviso di pignoramento anche agli altri comproprietari che non sono suoi debitori. Contenuto dell'avvisoNell'avviso il creditore non può limitarsi a dare comunicazione del pignoramento, ma deve informare i comproprietari del divieto loro imposto dall'articolo 599 di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza che sia intervenuto un apposito ordine del giudice. Del contenuto dell'avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato si occupa, poi, anche l'articolo 180 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In tale norma, più nel dettaglio, si precisa che l'avviso deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della sua trascrizione e che esso va sottoscritto dal creditore pignorante. Sempre l'articolo 180 precisa che con lo stesso avviso (ma anche con altro avviso separato) "gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice". La convocazione dei comproprietariA questo punto è opportuno soffermarsi brevemente proprio sull'articolo 600 c.p.c., precisando che, in virtù di quanto in esso disposto, su istanza del creditore pignorante e dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, il giudice dell'esecuzione, se è possibile, provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se questa, però, non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile. Fa eccezione il caso in cui egli ritenga che la vendita della quota indivisa possa probabilmente avvenire a un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Necessità dell'avvisoOccorre precisare che l'avviso del pignoramento ai comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Di conseguenza esso è necessario anche quando i proprietari sono effettivamente a conoscenza del pignoramento, ad esempio perché erano presenti all'atto. Se, infatti, in una simile ipotesi il creditore procedente non effettui l'avviso, egli deve essere considerato in mala fede e, di conseguenza, deve risarcire i danni a norma dell'articolo 2920, ultimo alinea, c.c. (cfr. Cass. n. 170/1966). Mancata notificaMa quali sono, oltre a questa, le conseguenze della mancata notifica ai comproprietari? Per la Cassazione non è possibile parlare di nullità del pignoramento, dato che l'avviso non ne costituisce elemento essenziale. Per i comproprietari non debitori, tuttavia, si determina il venir meno della preclusione di procedere a divisione del bene. Di conseguenza se questa avvenga, anche successivamente alla trascrizione del pignoramento, diverrà possibile opporla al creditore nella sua efficacia retroattiva a partire dalla costituzione della comunione. Del resto l'articolo 2913 c.c., nell'occuparsi dell'inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, non si riferisce all'ipotesi in esame ma a quella, diversa, in cui il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà o costituisca in favore di altri diritti reali sull'immobile oggetto di esecuzione (cfr. Cass. n. 3684/1985). Fac-simileTribunale di _____________ Avviso di pignoramento di beni indivisi ai sensi degli artt. 599 c.p.c. e 180 disp.att. c.p.c.
Per _________________, nato a __________________, il ___________ e residente in _______________ via _______________________ n. ___ (C.F.: ___________________), elettivamente domiciliato in ____________________, via ________________ n. __, presso e nello studio dell'Avv. ______________ del Foro di _______________ (C.F.: _______________ - fax _______________ - p.e.c. ___________________) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di pignoramento immobiliare. Premesso che
Tutto ciò premesso, __________________, come sopra rappresentato e difeso avvisa - __________, nato a __________________, il ___________ e residente in _______________ via _______________________ n. ___ (C.F.: ___________________) e - __________, nato a __________________, il ___________ e residente in _______________ via _______________________ n. ___ (C.F.: ___________________), quali comproprietari insieme a _____________ dell'unità immobiliare sopra meglio specificata, che è fatto loro divieto di lasciare che _______ separi la propria quota senza che sia intervenuto l'ordine del giudice e che saranno convocati ai sensi dell'articolo 600 c.p.c. per essere sentiti sulle modalità di separazione, divisione o vendita del predetto immobile. Luogo, data Firma
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