Data: 14/07/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La scriminante dell'immunit� giudiziaria prevista dall'art. 598 del codice penale, concerne la non punibilit� delle "offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorit� giudiziaria ... quando le offese concernono l'oggetto della causa...". In caso di espressioni diffamatorie, dunque, occorre verificare se le stesse siano finalizzate o meno all'esercizio del diritto di difesa.
Nessuna scriminante vi pu� essere quando le espressioni utilizzate esulino completamente dall'oggetto del contendere.
E' quanto evidenza la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 29208/2016 (qui sotto allegata).
Dinanzi alla Corte � stata impugnata una sentenza con cui il Tribunale in funzione di giudice di appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di una donna, per il reato di diffamazione nei confronti del legale del suo ex marito, che aveva tuttavia confermato la condanna al risarcimento del danno ed alle spese.
Dalla sentenza impugnata risulta che, nell'ambito di una causa avente ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori dell'imputata e del marito, la donna deposit� un reclamo al Giudice tutelare con allegati pi� documenti, aventi natura di esposto, da essa stessa redatti ed indirizzati a varie Autorit�, che riguardavano anche la figura professionale, e non solo, dell'avvocato di controparte.
Dalla decisione emerge altres� che alcuni documenti allegati al ricorso depositato al Giudice tutelare, di identico contenuto, erano gi� stati inviati a varie autorit� amministrative, giurisdizionali e giudiziarie.
Da essi si ricava che l'imputata aveva, tra l'altro, accusato l'avvocatessa di aver prodotto documenti falsificati al Tribunale, di aver inventato di sana pianta alcuni dei fatti dedotti in causa, esplicitamente attribuendole scorrettezze professionali e reati.
In Cassazione, il difensore dell'imputata lamenta, tuttavia, che la Corte territoriale avrebbe mal governato la scriminante di cui all'art 598 c.p., poich� dalle emergenze del processo era chiara la necessaria correlazione tra le accuse mosse alla persona offesa e le tematiche giudiziarie del procedimento in cui furono rese, nonch� la loro attinenza con i fatti che ne erano oggetto.
La motivazione dei giudici di merito, rilevano gli Ermellini, ha dato conto di altre manifestazioni offensive nei confronti del legale, giudicate completamente slegate dal contesto giurisdizionale, ed inerenti a suoi presunti negativi comportamenti in qualit� di genitore, meritevoli di essere segnalati ai servizi sociali, oltre che di condotte da avvocato senza scrupoli, indecorose per la sua professione di legale, tali da invocarne la cacciata dall'Ordine
A tal proposito, il collegio richiama il solido orientamento giurisprudenziale secondo il quale "ai fini della scriminate ex art 598 c.p., invocata dal ricorrente, � necessario che le espressioni offensive siano direttamente collegate ai temi di causa, strettamente inerenti le necessit� difensive e non dirette esclusivamente a screditare il contraddittore".
L'applicabilit� della scriminante di cui all'art. 598 c.p., quindi, presuppone che le espressioni offensive concernano in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorit� giudiziaria.
All'imputata non pu� essere riconosciuta la scriminante della cosiddetta immunit� giudiziaria, posto che con i documenti depositati aveva gratuitamente offeso il legale della controparte, con un reclamo non direttamente collegato ai temi di causa, esorbitante dalle necessit� difensive e diretto solo a screditare la figura professionale della persona offesa.
Documenti che la stessa ha anche trasmesso ad altre autorit�, ed infatti i Giudici del Collegio rammentano il principio secondo l'esimente di cui all'art. 598 c.p., funzionale al libero esercizio del diritto d� difesa, � circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non � applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede.
Corretta, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, che ha posto in luce che i documenti ritenuti diffamatori erano stati inviati anche ad autorit� estranee al processo civile tra le parti e per scopi che chiaramente esulavano dall'esercizio del diritto di difesa.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nonch�, per il principio della soccombenza, alla refusione delle spese in favore della parte civile.

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