Data: 15/07/2016 10:57:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Non sempre avere degli amanti virtuali fa scattare l'addebito della separazione: se la crisi coniugale era gi� in atto, infatti, il flirt sul web non pu� essere posto alla base del fallimento del matrimonio.

Con la sentenza numero 14414/2016, depositata il 14 luglio e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha a tal proposito ribadito il suo orientamento ormai consolidato in forza del quale la pronuncia di addebito non pu� essere fondata esclusivamente sulla violazione dei doveri che l'articolo 143 del codice civile pone a carico dei coniugi, tra i quali quello di fedelt�.

A tal fine � infatti necessario compiere un'ulteriore indagine e verificare se sia stata tale violazione ad aver assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure se la convivenza era gi� in precedenza divenuta insopportabile.

Nel caso di specie, gi� il giudice del merito aveva accertato che la moglie, alla quale il marito tentava di far addebitare la separazione, aveva avviato una relazione clandestina sul web quando era gi� maturata una situazione di intollerabilit� della convivenza con l'uomo, il quale, spesso, si era lasciato addirittura andare ad episodi di violenza nei suoi confronti.

Tale posizione, per la Cassazione, non pu� che essere condivisa: il fallimento del matrimonio non � riconducibile al comportamento specifico della moglie, ma a reciproche difficolt� nei rapporti tra i coniugi radicate nel tempo.

Il ricorso del marito, virtualmente tradito, va quindi rigettato e l'uomo paga anche le spese del terzo grado di giudizio.


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