Data: 19/07/2016 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il comportamento aggressivo dell'automobilista, che sale sul marciapiede nonostante la presenza di un pedone che non libera il passaggio, non determina una violazione del codice della strada, ma è idoneo a far scattare il Codice penale.
Lo ha stabilito il TAR Toscana, con la sentenza n. 1157/2016 (qui sotto allegata), originata dal ricorso di un'automobilista contro il provvedimento, avente ad oggetto la revisione della sua patente di guida.
Il provvedimento è giustificato dalla circostanza che l'automobilista stessa, come evidenzia la Motorizzazione Civile, provando a salire su un marciapiede per parcheggiare, pestava con ruota anteriore il piede di un pedone fermo sul marciapiede causando un sinistro stradale con feriti e facendo sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.
Tuttavia, la ricorrente sostiene che il verbale dei Carabinieri intervenuti, sul quale si basa il provvedimento impugnato, reca la mera descrizione del sinistro senza alcuna valutazione del comportamento tenuto dalla conducente il che rende il provvedimento del tutto privo di motivazione; nessuna violazione delle norme del codice della strada le è stata contestata e che comunque si tratta di lesioni non gravi e, una sola violazione delle norme, tanto più del tipo di quella di cui trattasi, non giustifica il rinnovo della verifica dell'idoneità alla guida.
I Giudici del TAR evidenziano che, dalla relazione depositata a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, si evince che, secondo quanto emerge da un filmato catturato dalle telecamere presenti sul luogo dell'incidente, la ricorrente avrebbe segnalato al pedone la sua intenzione di salire sul marciapiede e che al suo rifiuto l'interessata vi saliva ugualmente.
Tale comportamento è stato ritenuto dall'amministrazione non idoneo alla guida poiché "i conducenti di veicoli non devono in nessuna occasione tenere un comportamento aggressivo".
Tuttavia, siffatta motivazione, sia pure non contenuta nel provvedimento impugnato, che reca solo la mera descrizione del sinistro verificatosi, costituisce un esercizio viziato del potere di cui all'art. 128 C.d.S., il quale non configura la revisione della patente di guida come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale.
Nella specie, concludono i giudici, quello sopra descritto non è qualificabile come un comportamento tale da giustificare un ragionevole dubbio sul persistere, in capo all'interessato, dell'idoneità tecnica alla guida, non essendo stata ravvisata alcuna violazione alle norme del codice della strada e essendo stato descritto come un comportamento addirittura intenzionale della ricorrente, e che avrebbe semmai richiesto "ben altra sanzione di natura punitiva".
In base a tali assunti, i giudici del TAR stabiliscono l'illegittima adozione del provvedimento impugnato e, pertanto, accolgono il ricorso.

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