Data: 17/07/2016 18:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Marta Vacca - E' ben noto come il datore di lavoro abbia la possibilit� di modificare le mansioni del lavoratore oltre l'ambito convenuto, nel rispetto del canone generale di buona fede. Quando, per�, l'esercizio dello jus variandi datoriale non viene esercitato correttamente si pu� verificare un demansionamento in capo al lavoratore. Il downgrading sub�to pu� comportare lesioni alla professionalit�, all'integrit� psico-fiscica e alla dignit� del lavoratore degni di essere risarciti.

Ai fini dell'accoglimento di domanda giudiziale atta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) per l'illegittimo downgrading del lavoratore �, tuttavia, necessario offrire una prova piuttosto stringente del demansionamento subito oltre che del concreto pregiudizio patito e dell'evidente nesso di causalit� con la condotta datoriale.

Da molti anni, infatti, si pu� pacificamente ritenere superata la teoria che vedeva il danno da demansionamento in re ipsa posto che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento danni (di molteplice natura) non pu� ricorrere automaticamente solo per il presunto inadempimento del datore di lavoro essendo necessaria, peraltro, una precisa e circostanziata allegazione da parte del lavoratore della natura e delle caratteristiche del pregiudizio sub�ito in relazione a tutte le circostanze del caso concreto.

Ecco allora che sar� necessario provare, per il richiesto risarcimento danni patrimoniale, l'impoverimento della capacit� professionale acquisita dal lavoratore e la mancata acquisizione di nuove e maggiori capacit� legate, ovviamente, al pregiudizio di natura economica subito per la perdita di chance ovvero per la perdita di ulteriori possibilit� di guadagno. Quanto, invece, al danno non patrimoniale sar� necessario allegare in modo preciso e concreto la lesione all'integrit� fisica, alla salute ovvero all'immagine e/o alla vita di relazione del lavoratore con l'ausilio di ctp medico-legali.

Resta evidente che la prova da fornire per il risarcimento danni da downgrading non � certo semplice e di pronta fattura e che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sul punto dal 2006 ad oggi pare in linea con i recenti mutamenti legislativi ivi compreso il Job Act e il Decreto Legislativo n. 81/2015 relativo alle deroghe sull'art. 2103 c.c. ove si norma, per la prima volta nel sistema giuslavorista italiano con un netto revirement non solo giurisprudenziale, ma sostanziale, la possibilit� di poter attuare del tutto legittimamente un demansionamento del lavoratore ad esempio in casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso quale. Evoluzione o involuzione?!


Avv. Marta Vacca via P.ssa di Piemonte, 6 Chieti

marta.vacca@gmail.com www.avvocatovacca.it


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