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Data: 20/07/2016 11:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (fitd.it) da notizie sulla presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di strumenti finanziari (obbligazioni subordinate) acquistati dalle banche poste in liquidazione (Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.). La presentazione dell'istanzaPossono presentare istanza, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario, a pena di decadenza, deve essere presentata al FITD entro 6 mesi a far data dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione - Decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", è stato convertito in legge il 30 giugno 2016 (L. 119/2016) ed è entrato in vigore il 3 luglio 2016. L'indennizzo forfettario è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto di oneri e spese e la differenza, se positiva, fra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP equivalente, come definito ai sensi dell'art. 9, comma 3 (vds. Decreto banche approvato con la fiducia, di chi? - www.studiocataldi.it/diritto-economia/) Dalla ricezione dell'istanza decorre il termine di 60 giorni previsto dalla legge ai fini della liquidazione dell'indennizzo (art.9, comma 9). La presentazione dell'istanza di erogazione forfettaria non consente il ricorso, alternativo, alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860, della Legge di stabilità per il 2016 (art. 9, comma 6). L'attivazione della procedura arbitrale di cui sopra preclude la possibilità di esperire la procedura di erogazione forfettaria (art. 9, comma 10). Rientra nella esclusiva valutazione dell'istante l'accesso alla procedura di erogazione forfettaria ovvero adire la procedura arbitrale (su cui si attendono, ancora, dettagli informativi) . Quest'ultima potrà essere altresì adita – ai sensi dell'art. 9, comma 10, del Decreto 59 – dall'investitore in strumenti finanziari acquistati successivamente al 12 giugno 2014. Per la presentazione dell'istanza, l'investitore deve compilare il "Modulo standard di richiesta dell'indennizzo forfettario" e allegare, ai sensi dell'art. 9 comma 8, i seguenti documenti: I. il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
II. i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
III. l'attestazione degli ordini eseguiti;
IV. una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall'art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000.
Devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: V. copia di un documento di identità in corso di validità;
VI. copia della procura conferita, nel caso in cui l'istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali ovvero Associazioni di Consumatori.
In caso di incompletezza della documentazione, l'istante riceve dal FITD apposita comunicazione per l'integrazione della stessa. Le modalità di invioL'invio dell'istanza di indennizzo forfettario può avvenire: 1. dal 22 luglio p.v.,tramite il sito web (vds fitd.it); 2. tramite raccomandata A/R, inviando il Modulo e gli Allegati al seguente indirizzo: C/A: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Gestione Fondo di solidarietà - Oggetto: Istanza di indennizzo forfettario - Indirizzo: Via del Plebiscito 102, Roma, 00186 3. tramite Posta Elettronica Certificata(PEC),inviando il Modulo e gli Allegati all'indirizzo fondo.solidarieta@legalmail.it. Per la presentazione delle domande, dal 22 luglio sarà disponibile il Modulo Standard (fitd.it) Gli investitori potranno verificare in ogni momento lo stato della propria pratica accedendo all'Area Riservata del sito.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo fondo.solidarieta@fitd.it.
Il Fondo terrà conto delle richieste di chiarimento pervenute, predisponendo un'area del sito in cui verranno riportate le domande e richieste di chiarimento ricorrenti. Si precisa, infine, che nel corso dell'esame della richiesta di indennizzo, il Fondo non potrà fornire informazioni circa l'entità dell'indennizzo stesso. Per ricevere supporto nella presentazione delle istanze è possibile contattare alcune associazioni dei consumatori: Adiconsum (http://www.adiconsum.it/)
Adoc (http://www.adocnazionale.it/)
Federconsumatori (http://www.federconsumatori.it/)
Altroconsumo (https://www.altroconsumo.it/)
MDC (Movimento difesa del cittadino) (http://www.difesadelcittadino.it/) Lega Consumatori (http://www.legaconsumatori.it/)
Confconsumatori (http://www.confconsumatori.it/)
UNC (Unione nazionale consumatori) (http://www.consumatori.it/) Movimento Consumatori (http://www.movimentoconsumatori.it/) Cittadinanzattiva (http://www.cittadinanzattiva.it/)
Codici (http://www.codici.org/) |
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