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Data: 21/07/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 15 luglio 2016, le linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio (qui sotto allegate). Il testo si ricollega al decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6, recante il Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e al Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015. Il testo si compone di 7 articoli che trattano dell'inserimento e della permanenza nell'elenco, delle liste dei difensori d'ufficio, della cancellazione o sospensione da una o più liste, dell'aggiornamento professionale con il principio di competenza e, infine, del dovere di vigilanza. Il CNF raccomanda ai Consigli dell'Ordine di invitare i propri iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio al puntuale rispetto dell'art. 49 del Codice Deontologico che prevede l'obbligo di dare tempestiva informazione alla parte assistita della facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, con modalità preferibilmente recettizie, assegnando alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incombenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrà comunicare se intende affidarsi ad un difensore di fiducia. Altra particolare attenzione che dovranno avere i COA circondariali riguarda la corretta modalità di conseguimento del titolo abilitante relativo all'iscrizione nell'elenco distrettuale dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni. Secondo il combinato disposto degli artt. 11 d.P.R. 448/88 e 15 d.lgs. 272/89, si prevede che annualmente il COA distrettuale d'intesa con il presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, organizzi corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile. Pertanto, solo i Corsi organizzati dall'Ordine Distrettuale di intesa con gli altri soggetti indicati nella citata norma saranno idonei ad abilitare alla iscrizione negli elenchi dei Difensori di Ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni. Al fine di favorire la massima partecipazione degli iscritti ai singoli Ordini circondariali del Distretto, si invitano gli Ordini Distrettuali a garantire, per quanto possibile e compatibilmente con le previsioni di cui al d.lgs. 272/89, un decentramento delle lezioni anche nei fori circondariali.
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