Data: 24/07/2016 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Non basta che due ex vadano in vacanza insieme per interrompere il decorso dei termini per ottenere il divorzio. Sul punto, cos�, si � espresso il Tribunale di Caltanissetta (sentenza del 23 giugno 2015), accogliendo la domanda di un ex marito per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettando invece le eccezioni formulate dalla moglie che sosteneva che avendo l'uomo trascorso un'intera estate insieme a lei, doveva ritenersi ricostituita "l'unione materiale e spirituale" della coppia.

Sennonch�, finito il periodo di vacanza, l'uomo era andato via nuovamente dalla casa familiare senza alcuna spiegazione. A detta di diversi testimoni, inoltre, e anche dello stesso figlio della coppia, la situazione "non era stabile" neanche in quel periodo, giacch� a volte il padre rimaneva a casa della madre, altre volte invece andava via. Per di pi�, ad appena un mese dalla fine della convivenza estiva l'uomo aveva chiesto il divorzio.

Per il tribunale nisseno ci� basta ad escludere la sussistenza degli estremi dell'interruzione della separazione e confermare la domanda di divorzio.

Il giudice ha ricordato, infatti, che in base all'art. 3 della l. n. 898/1970 per la proposizione della domanda di divorzio � necessario che la separazione (giudiziale) si sia protratta "ininterrottamente" dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

E nella vicenda, secondo il giudice nisseno, tale � da considerarsi la separazione tra i due ex, essendo chiara la mancata ricostituzione del vincolo coniugale, sia per la natura e le finalit� del riavvicinamento intervenuto tra le parti, sia per la "brevit� del periodo in questione".

Ci�, del resto, in conformit� all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale, lo stato di separazione tra i coniugi pu� dirsi legittimamente interrotto nel caso in cui "si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali s� da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneit� e occasionalit�" (cfr. Cass. n. 1227/2000).

Al caso di specie, giova sottolineare infine, � applicabile la vecchia formulazione dell'articolo, antecedente alla riforma del divorzio breve, e dunque il termine � di tre anni, ma in ogni caso il requisito della mancata interruzione (pur nei termini ridotti di 12 mesi per le separazioni giudiziali e di 6 mesi per le separazioni consensuali) � rimasto fermo anche nel testo attuale dell'art. 3, novellato dalla l. n. 55/2015.


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