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Data: 28/07/2016 14:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'avvocato dell'ente va equiparato a quello del libero foro e, pertanto, il privato soccombente nella causa intentata contro il Comune, dovrà pagare al professionista i cd. oneri riflessi previdenziali e tributari. Lo ha stabilito il TAR Emilia Romagna, nella sentenza n. 151/2016 (qui sotto allegata) con cui ha rigettato il ricorso proposto contro il procedimento recante diniego di concessione in sanatoria riferito ad alcuni abusi edilizi, nonché diniego di riesame della pratica di condono. Per quanto di interesse, rileva che il difensore del Comune, nel corso della pubblica udienza, ha replicato all'avversa obiezione, sollevata nella memoria di replica, circa la non debenza degli "oneri riflessi" e ha chiesto di poter depositare una sentenza e un articolo di una rivista che si occupano del suddetto tema. La questione circa la liquidabilità degli oneri riflessi a carico della parte soccombente viene espressamente presa in considerazione dai giudici amministrativi. Laddove risulti vittoriosa, come nel caso di specie, un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale, evidenzia il Collegio, risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l'attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l'avvocato pubblico e l'ente datore di lavoro. Di conseguenza, in un simile caso, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva "oltre oneri accessori di legge", deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i cd. "oneri riflessi" nella misura di legge, in luogo del CAP e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro. Parte ricorrente dovrà, pertanto, pagare le spese del giudizio liquidate in 12mila euro, oltre oneri accessori di legge.
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