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Data: 29/07/2016 16:00:00 - Autore: VV. AA. Dott.ssa Federica Morabito - La legge 108 del 1996 ha innovato profondamente il sistema, in particolar modo modificando l'art.1815 c.c.; difatti, la precedente disciplina stabiliva che in caso di interessi usurari essi si riducevano, automaticamente, al tasso legale. In seguito alle modifiche apportate dalla suddetta legge, l'art.1815 c.c., secondo comma, prevede che nel caso in cui siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; il mutuo dunque si trasforma in gratuito. La legge del 1996, ha inoltre ampliato il concetto di usura; difatti il testo dell'art. 644 c.p. che disciplina tale fattispecie di reato, prevede non solo un tipo di usura soggettiva ma anche un tipo di usura oggettiva. Il requisito dell'usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall'art. 2 della legge, n.108/1996, il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Risulta necessario fare un breve cenno al fenomeno dell'usura sopravvenuta. L'usura sopravvenuta può essere definita una novità consequenziale all'entrata in vigore della legge n.108/1996; in sintesi, con l'espressione di usura sopravvenuta, si indicano in realtà due distinti fenomeni: in relazione ai contratti che risultavano in corso al momento della entrata in vigore della l. 108/96 e sorti in un periodo antecedente alla citata legge; in secondo luogo, in relazione a casi di tasso convenuto originariamente in misura lecita ma che, per effetto di una sopravvenuta variazione in diminuzione del tasso soglia, sia divenuto successivamente superiore al tasso soglia rilevato. In seguito all'entrata in vigore della suddetta legge, si è versato in un clima di forte confusione; un primo intervento chiarificatore si ha nel 2000, quando la Suprema Corte, in una pronuncia epocale, ha chiarito che il mutuo diviene "gratuito" anche per i contratti ante 1996 e non sono dovuti gli interessi ma il solo capitale. (Cass.Civ. , 17 novembre 2000, n. 14899). Tuttavia, poco dopo, il d.l. 394/2000 (convertito in legge n.24 del 2001, ha operato un'interpretazione autentica della legge del 1996, rilevando che la trasformazione in mutuo gratuito opera solamente per quei contratti il cui tasso è già originariamente usuraio, dunque il secondo comma dell'art. 1815 c.c. non trova applicazione ai casi di usura sopravvenuta. Per questi ultimi casi, almeno in un primo momento, si ritenevano applicabili i principi di buona fede contrattuale con la conseguente inefficacia della clausola del contratto in relazione solamente a quella percentuale superiore alla soglia legale praticata. D'altronde, quanto sin d'ora detto, trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte, che ha messo in evidenza che qualora si tratti di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. 108 del 1996, l'art. 1 della stessa legge ha previsto la fissazione di tassi soglia, al di sopra dei quali, gli interessi ulteriormente maturati, vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1319 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia (Cass. 11 gennaio 2013, n.603). Dott.ssa Federica Morabito |
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