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Data: 29/07/2016 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale per entrare subito in vigore il decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell'economia e delle finanze (qui sotto allegato) che disciplina la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per gli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disciplina, attuativa di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, mira a rispondere a due principi fondamentali: da un lato quello di garantire la difesa dei meno abbienti fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; dall'altro, quello di garantire al difensore di veder compensata la propria attività professionale.
Ecco come funziona la procedura:
I crediti compensabili Il decreto disciplina le modalità, con le quali gli avvocati "che vantano crediti per spese, diritti e onorari" per l'attività di patrocinio a spese dello Stato, sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione" possono compensarli "con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi". Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, come chiarito dalla Cassa Forense qualche tempo fa, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla stessa (leggi in merito: "Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio").
Come esercitare l'opzione I crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento (a norma dell'art. 82 del T.U.) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente. In relazione agli stessi, inoltre, deve essere stata emessa fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione (ossia la piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Mef), attraverso la quale si può esercitare l'opzione. La piattaforma seleziona le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali è stata avviata la procedura di compensazione e provvede alla selezione (in base alla data di emissione e fino alla concorrenza delle risorse stanziate), comunicando per ciascuna fattura all'avvocato l'ammissione alla stessa. Per le fatture non ammese, invece, l'opzione si intende automaticamente revocata. La stessa piattaforma elettronica provvede, infine, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, unitamente al codice fiscale del creditore e all'importo.
La procedura di compensazione I crediti ammessi sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Ageniza delle Entrate, esclusivamente tramite il modello F24 telematico. Si ricorda che possono essere portati a compensazione soltanto i debiti fiscali del creditore e i contributi previdenziali per i dipendenti dello stesso. Sarà l'Agenzia delle Entrate ad impartire con risoluzione ad hoc le istruzioni per la compilazione dell'F24, mentre i successivi controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati dal ministero della giustizia.
Quando esercitare l'opzione La facoltà riconosciuta dal decreto potrà essere esercitata dagli avvocati per l'anno in corso a partire dal prossimo 17 ottobre e sino al 30 novembre. A decorrere dal 2017, invece, l'opzione può essere esercitata dal 1° marzo e sino al 30 aprile.
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