Data: 31/07/2016 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Estate, spiagge e... venditori ambulanti! Chi non ha mai incrociato, camminando sul bagnasciuga persone delle pi� disparate nazionalit� dedite al commercio di beni di ogni genere: dal telo mare ai giochi da spiaggia, passando per bigiotteria e vestiario estivo.
Un contrattempo piacevole per il bagnante che, anche in spiaggia, non disdegna la distrazione dello shopping, inconsapevole che l'acquisto di modesto valore potrebbe ritorcersi contro di lui.

Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, � punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualit� o per la condizione di chi le offre o per l'entit� del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di propriet� industriale.

Si tratta, sostanzialmente, dell'acquisto di prodotti contraffatti che, pur non integrando un reato, rischia di far incorrere l'acquirente in una sanzione amministrativa che pu� raggiungere un considerevole importo: dvd e cd musicali, film, software, orologi contraffatti e prodotti come borse e occhiali che richiamano pi� o meno esplicitamente marchi noti, gli esempi potrebbero essere innumerevoli.

In determinati casi il rischio di incorrere in una sanzione penale, tuttavia, non � cos� impraticabile: i beni, infatti, devono essere per mero utilizzo personale, altrimenti scatta la sanzione per ricettazione se la merce acquistata in spiaggia � rubata e l'acquirente � consapevole di ci�.
Indubbiamente, per escludere o confermare la buona fede di chi abbia acquistato, giocoforza assumono le modalit� di vendita e le caratteristiche del bene.

Ipotesi che � stata espressamente presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, nonostante l'acquisto non fosse stato effettuato in spiaggia. Con la recente sentenza n. 12870/2016 (per approfondimenti leggi anche: Comprare borse e abiti taroccati non � reato) gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un uomo, colto in possesso di un borsone pieno di capi di abbigliamento contraffatti di noti brand, assolto per ricettazione ma condannato alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 17 della l. n. 99/2009.

A seguito del nuovo contesto normativo, interpretato anche dalle Sezioni Unite, l'acquirente finale, inteso come "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale", rimane perci� fuori dall'area di punibilit� penale del reato ex art. 648 c.p. rispondendo soltanto dell'illecito amministrativo previsto.

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