|
Data: 04/08/2016 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Una bella ed interessante sentenza del Tar di Brescia in materia di (ingiusto) divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 t.u.l.p.s. Il casoIl Prefetto impone il divieto in questione ad alcuni ricorrenti, sulla base di comportamenti di costoro in ambito venatorio ma in periodo vietato, con mezzi non ammessi e, nell'occasione specifica, con abbattimento di un cervo femmina: ne scaturisce un procedimento penale che si conclude con l'oblazione. Gli interessati si rivolgono quindi al Tar impugnando i provvedimenti di divieto e chiedendone l'annullamento. Il Tar accoglie il ricorsoCon la favorevole sentenza n. 899/2016 viene consacrato l'importante principio in forza del quale l'imposizione del divieto di detenzione delle armi è conseguenza di abusi nell'uso delle stesse, oppure di una sopravvenuta inaffidabilità del soggetto dell'utilizzo: ma nel momento in cui tali condizioni non esistono in concreto, l'Amministrazione sbaglia se arriva a sanzionare quella condotta con il severo divieto di detenzione. Come dicevamo sopra, si è trattato in sintesi di un'occasione di caccia in periodo vietato nella quale i ricorrenti hanno utilizzato mezzi non ammessi ed abbattuto un cervo femmina: il rimprovero che si può muovere agli interessati è già efficacemente contenuto nella normativa posta a tutela del corretto esercizio dell'attività venatoria, ma non altro. In buona sostanza, pagata l'oblazione conseguente al procedimento penale (estinto) si esaurisce la risposta sanzionatoria dell'amministrazione verso chi ha violato una norma: la conseguenza diretta è la sproporzione del divieto di detenzione che, appunto, mal si concilia con l'inaffidabilità sospetta dell'interessato. Cosa fare in circostanze simili?La materia delle armi è complessa e delicata: in situazioni analoghe accertarsi che il divieto di detenzione è sproporzionato rispetto al fatto (e comunque va oltre le sanzioni penali e amministrative tipizzate nelle norme che regolamentano la caccia). Se la risposta a questa domanda è si, procedere senza indugio con il ricorso al Tar. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com blog www.pandolfistudiolegale.it
|
|