Data: 01/08/2016 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � nulla la multa per eccesso di velocit� elevata "a tradimento" se il segnale che informa della presenza dell'autovelox � presente solo all'ingresso del paese e non viene successivamente ripetuto: anche gli automobilisti che si immettono nella carreggiata successivamente devono essere adeguatamente informati del possibile accertamento di infrazioni con rilevamento a distanza. La normativa, infatti, non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma � finalizzato ad informare gli automobilisti onde orientarne le condotto di guida e preavvertirli del possibile accertamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 15899/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un trasgressore, destinatario di un verbale di accertamento della Polizia municipale per eccesso di velocit�.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente aveva dedotto gi� innanzi al giudice di merito la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocit�, in quanto il segnale era presente solo all'ingresso del paese, aggiungendo che gli agenti accertatori erano invisibili, in quanto "infrattati" con la loro autovettura fuori dalla carreggiata stradale e seminascosta dalla vegetazione. 

Il ricorso trova accoglimento in sede di legittimit�: per gli Ermellini sbaglia il Tribunale, in veste di giudice d'appello, quando afferma che l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocit�, previsto dall'art. 77 del regolamento C.d.S., debba riferirsi ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la funzione di garantire la sicurezza e la fluidit� della circolazione, e non a quelli meramente informativi, come i cartelli sul rilevamento elettronico della velocit�.

La giurisprudenza, spiegano gli Ermellini, ha evidenziato che ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada � tenuta a dare idonea informazione con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di autovelox, dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocit�, configurandosi in difetto l'illegittimit� del relativo verbale.

Tale disposizione normativa non pu� essere considerata una norma priva di precettivit�, con efficacia limitata all'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., in quanto la cogenza di tale previsione � desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada: l'art. 142 C.d.S., infatti, impone la preventiva segnalazione e visibilit� delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit�, a mezzo di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Ancora, � necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse o comunque non superiore a quattro chilometri.
La sentenza impugnata ha diversamente interpretato l'art. 4 del D.L. n. 121/02, convertito in legge n. 168/02, giustapponendolo agli artt. 77 e 78 del regolamento C.d.S. sull'erroneo presupposto che questi escludessero la cogenza di quello, la cui norma � per di pi� subordinata e successiva.

Anche la sola interpretazione del citato art. 77 non conduce, comunque, alla soluzione adottata dal giudice del gravame: la norma comprende anche i segnali di indicazione in cui sono inclusi quelli di preavviso e quelli che indicano installazioni o servizi in cui rientrano quelli con funzione preventivo-dissuasiva relativi al controllo elettronico della velocit�.
Sar� il giudice del rinvio ad accertare se in rapporto alla fattispecie il cartello informativo della rilevazione elettronica era stato collocato in maniera efficiente.

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