Data: 04/08/2016 11:00:00 - Autore: Laura Bazzan
Avv. Laura Bazzan - Ai sensi dell'art. 63 c. 4 disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino � obbligato solidalmente a questi al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. L'acquirente di un'unit� immobiliare il cui dante causa sia moroso, pertanto, � tenuto al pagamento degli oneri condominiali arretrati nel caso in cui non vi provveda il venditore, salva la possibilit� di rivalersi su quest'ultimo con azione di regresso. La responsabilit� solidale, tuttavia, � temporalmente limitata: il nuovo proprietario risponde soltanto per l'anno di esercizio in corso e quello precedente; di conseguenza, il condominio dovr� agire per il recupero delle spese condominiali nei confronti del solo precedente proprietario per tutto il periodo pregresso.
Tale norma � da leggersi in combinato disposto con il successivo c. 5 del medesimo art. 63 disp. att. c.c., a mente del quale "chi cede diritti su unit� immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui � trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".
La giurisprudenza ha elaborato un diverso criterio di imputazione per le spese ordinarie e quelle straordinarie, precisando che per le prime, il pagamento debba essere effettuato da chi era proprietario al momento dell'esecuzione delle opere; per le seconde, si debba avere riguardo momento in cui l'assemblea ha adottato la delibera di esecuzione.
In conclusione, a chi intende acquistare un'unit� immobiliare condominiale, � sempre consigliabile richiedere l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso di cui all'art. 1130 c.c., per verificare che non vi siano spese condominiali ancora da corrispondere o lavori deliberati non ancora eseguiti. 
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