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Data: 04/08/2016 11:00:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - Ai sensi dell'art. 63 c. 4 disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente a questi al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. L'acquirente di un'unità immobiliare il cui dante causa sia moroso, pertanto, è tenuto al pagamento degli oneri condominiali arretrati nel caso in cui non vi provveda il venditore, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo con azione di regresso. La responsabilità solidale, tuttavia, è temporalmente limitata: il nuovo proprietario risponde soltanto per l'anno di esercizio in corso e quello precedente; di conseguenza, il condominio dovrà agire per il recupero delle spese condominiali nei confronti del solo precedente proprietario per tutto il periodo pregresso. Tale norma è da leggersi in combinato disposto con il successivo c. 5 del medesimo art. 63 disp. att. c.c., a mente del quale "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto". La giurisprudenza ha elaborato un diverso criterio di imputazione per le spese ordinarie e quelle straordinarie, precisando che per le prime, il pagamento debba essere effettuato da chi era proprietario al momento dell'esecuzione delle opere; per le seconde, si debba avere riguardo momento in cui l'assemblea ha adottato la delibera di esecuzione. In conclusione, a chi intende acquistare un'unità immobiliare condominiale, è sempre consigliabile richiedere l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso di cui all'art. 1130 c.c., per verificare che non vi siano spese condominiali ancora da corrispondere o lavori deliberati non ancora eseguiti. |
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