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Data: 02/08/2016 14:00:00 - Autore: Laura Bazzan![]() Alla base della pronuncia, il ricorso promosso da un lavoratore avverso la sentenza che ne respingeva la domanda di risarcimento dei danni morali per irragionevole durata di un giudizio avente ad oggetto il diniego della pensione privilegiata. Per la Corte d'Appello, invero, la domanda era stata proposta nella consapevolezza della sua infondatezza, avendo l'attore dedotto la sussistenza di una patologia preesistente all'arruolamento. Nel cassare con rinvio la decisione della corte di merito, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'indennizzo è escluso per ragioni di carattere soggettivo nell'ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d'indole morale. Non vi rientra il caso della manifesta infondatezza della domanda, la quale, ove non qualificata dall'ulteriore requisito di temerarietà o di abusività della lite, costituisce null'altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa". |
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