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Data: 02/08/2016 19:00:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - Nel caso in cui il difensore abbia tempestivamente comunicato al giudice la propria impossibilitā a comparire in udienza per legittimo impedimento derivante da seri motivi di salute o da altra causa di forza maggiore, corredando la predetta comunicazione con idonea documentazione, non č tenuto a nominare un sostituto ai fini del rinvio dell'udienza. Č quanto stabilito con l'informazione provvisoria n. 22/2016 dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (qui sotto allegata), le quali pronunciandosi sulla controversa questione del legittimo impedimento da forza maggiore e sulla sussistenza dell'onere in capo al difensore non comparso per assoluta impossibilitā di nominare un sostituto per il rinvio, hanno adottato la soluzione negativa precisando, tuttavia, che "resta fermo, ai fini del rinvio dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietā, l'imprevedibilitā e l'attualitā del dedotto impedimento". Con riferimento all'applicabilitā del medesimo principio al giudizio camerale di appello ex art. 599 c. 1 c.p.p., la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto di adottare la soluzione affermativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, 127, 420-ter c. 5, 443 c. 4, 484 e 599 c.1 c.p.p. |
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