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Data: 03/08/2016 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Soccorrere gli animali feriti è per molti un dovere morale, che, talvolta, diventa un vero e proprio obbligo imposto dal nostro ordinamento. Anche chi non ha una particolare sensibilità verso quadrupedi e affini e non è aiutato da un personale senso del dovere, non può sempre andare avanti indifferente per la sua via. L'articolo 189 del codice della strada, al comma 9 bis, stabilisce infatti che gli utenti della strada che abbiano cagionato un incidente dal quale sia derivato un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, sono tenuti a fermarsi e a garantire un intervento di soccorso tempestivo. Se non lo fanno rischiano di dover pagare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 413 e 1.656 euro. Peraltro non solo chi ha cagionato l'incidente è obbligato a soccorrere gli animali, ma anche chi sia stato comunque coinvolto in esso. In questo caso, però, la pena, pur se non indifferente, è di certo meno severa ed è rappresentata dal pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 82 e 328 euro. Oltretutto anche se al momento dello scontro mancano le forze dell'ordine non si può ragionevolmente credere di poterla fare franca: come chiarito dal Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/4631/11/108/29 del 18 maggio 2011, infatti, "l'attività di contestazione degli illeciti amministrativi può […] essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto del fatto", ovverosia attraverso le testimonianze di chi abbia assistito all'incidente. Ma, andando più nel dettaglio, a quali animali fa effettivamente riferimento la legge? Il testo dell'articolo 189 c.d.s. parla di animali d'affezione, da reddito o protetti, con ciò individuando una vasta casistica in cui il pronto soccorso è necessario. Non si parla, infatti, solo di cani e gatti, ma potenzialmente anche di tartarughe, rettili, conigli, galline, mucche e così via. Ma, operativamente, cosa si deve fare se si investe un animale per strada? Innanzitutto è fondamentale fermarsi e accertarsi del suo stato di salute. Bisogna poi chiamare i servizi veterinari delle ASL, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, la Polizia di Stato o le Polizie Municipali, Locali o Provinciali, i Centri di recupero fauna selvatica o, infine, uno studio medico veterinario vicino. A tal proposito si segnala che il sito www.struttureveterinarie.it, dotato anche di App scaricabile su smartphone, mette a disposizione un elenco di numerose strutture dislocate sul territorio, georeferenziandole. Solo ed esclusivamente se si hanno le opportune conoscenze e non si rischia di peggiorare le condizioni dell'animale è anche possibile recuperarlo e trasportarlo presso il più vicino centro veterinario. In questo caso è addirittura consentito utilizzare il clacson senza le restrizioni in generale previste dal codice della strada: l'articolo 1 del decreto 9 ottobre 2012 numero 217 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, sancisce che "ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità [...] si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada" (sulla quale leggi: "Attenti al clacson "facile": si rischia una sanzione fino a 168 euro"). Resta imprescindibile, però, un certificato del veterinario che attesti l'effettivo stato di necessità, altrimenti le sanzioni eventualmente comminate per un utilizzo inadeguato dei dispositivi di segnalazione acustica restano. |
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