|
Data: 24/02/2005 - Autore: www.filodiritto.com E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerā in vigore l'8 marzo 2005, il Regolamento (emanato dal Ministero della Salute e da quello della Giustizia) che determina i punti essenziali utili alla formulazione del consenso in materia di procreazione assistita, ai sensi della Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Il Regolamento lascia alla struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica, ma prevede gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita. Tra questi ricordiamo: la possibilitā di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita; la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (con riguardo anche ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e alle conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40); i problemi bioetici connessi all'utilizzo delle tecniche; le diverse tecniche impiegabili e le procedure/fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasivitā; l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare). (Ministero della salute e Ministero della giustizia, Decreto 16 Dicembre 2004, n. 336: Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n.42). |
|