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Data: 04/08/2016 16:00:00 - Autore: Redazione La norma: Art. 2719. Copie fotografiche di scrittura. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. L'art 2719 CC (Codice Civile) disciplina l'efficacia probatoria della copia fotografica della prova documentale, equiparandone il valore all'originale purché autenticata da pubblico ufficiale competente o non disconosciuta dalla controparte. Il contenuto della norma non deve essere confuso con quello dell'art 2712 CC, che così recita: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". Entrambe le disposizioni affermano un principio comune: sia le riproduzioni meccaniche (art. 2712 CC) che le copie fotografiche delle scritture (art. 2719 CC) hanno piena efficacia probatoria a condizione che colui contro il quale sono prodotte in giudizio non le contesti. A distinguerle è quindi l'oggetto della contestazione. L'art 2712 CC prevede che il disconoscimento deve riguardare la non conformità delle riproduzioni ai fatti o alle cose. In caso di contestazione pertanto colui che intende avvalersi di tali riproduzioni deve dare prova dei fatti riprodotti con mezzi diversi da quelli utilizzati. L'art 2719 CC invece dispone che, in caso di contestazione, colui che ha prodotto la copia oggetto di opposizione, potrà assolvere all'onere probatorio producendo l'originale. A essere in discussione in questo caso è quindi la forma della prova. Negli anni la Cassazione, per maggior rigore processuale, definisce le formule da adottare per adempiere all'onere di disconoscimento espresso della copia fotografica o fotostatica di una scrittura. Con sentenza 7105/2006, a cui si è ispirata la recente 7775/2014, la Cassazione precisa che la contestazione della validità probatoria della fotocopia o della copia fotografica del documento deve essere formulata "in modo chiaro e circostanziato". La Suprema Corte chiarisce in sostanza che, chi intende opporsi alla produzione della copia fotografica o fotocopia deve indicare il documento specifico e tutti gli aspetti che lo rendono differente e quindi non conforme all'originale. Di conseguenza non si possono utilizzare nell'atto di contestazione formule generiche come:"si impugna tutto quanto dedotto e prodotto da controparte" o simili. Con sentenza 20484/2014 la Cassazione, oltre a riaffermare i principi esposti, definisce i termini processuali entro i quali la parte può procedere al disconoscimento:"La copia fotostatica si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza, ovvero alla prima risposta successiva alla sua produzione." |
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