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Data: 03/08/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il contributo versato in favore della famiglia per l'acquisto di un immobile, non esonera dal versare anche la quota di pertinenza relativa dell'ex coniuge dell'incentivo all'esodo percepito dal datore di lavoro. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14171/2016 (qui sotto allegata). Nelle condizioni di divorzio tra il ricorrente e la ex, omologate dal Tribunale, era stato stabilito che l'uomo avrebbe concorso all'acquisto di un immobile da intestare in usufrutto alla moglie e in nuda proprietà ai figli entro quattro anni dalla richiesta. Dopo l'acquisto l'assegno divorzile si sarebbe ridotto da 800 a 500 euro. La diatriba sorge al momento in cui la donna conviene l'ex innanzi al Tribunale per ottenere la sua condanna alla corresponsione della quota del 40% del TFR già percepito. L'uomo, in risposta, eccepisce che la somma, destinata all'acquisto dell'immobile, prevista nelle condizioni di divorzio, era costituita almeno parzialmente proprio dalla richiesta quota percentuale del trattamento di fine rapporto, precisando, in subordine, che per la sua natura di incentivo all'esodo la somma percepita dal suo datore di lavoro non era soggetta alla disposizione di cui all'art. 12-bis della legge n. 898/1970. Dal rigetto della sua eccezione origina il ricorso in Cassazione dove, tuttavia, viene confermato l'apparato decisorio dei giudici di merito. Secondo giurisprudenza, precisano gli Ermellini, le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (c.d. incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito da lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. Infondata, quindi, la tesi del ricorrente secondo cui il contributo all'acquisto dell'immobile in favore della ex moglie e dei figli avrebbe dovuto esentarlo dal versare la quota di pertinenza dell'ex coniuge dell'incentivo all'esodo percepito dal datore di lavoro, voce che la giurisprudenza di legittimità considera univocamente, e non solo ai fini fiscali, integrativa della retribuzione.
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