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Data: 03/08/2016 21:20:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Niente copia delle intercettazioni per gli avvocati, ma solo facoltà di esame e di ascolto. E' una delle novità contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, contenente anche norme sulle intercettazioni e la prescrizione, approdato oggi in aula al Senato (qui sotto allegato). Nel testo, che ha ricevuto il via libera della Commissione giustizia di palazzo Madama l'1 agosto scorso, tra le tante novità previste (leggi in merito"Prescrizione e processo penale: riforma globale entro l'estate. Tutte le novità e la rassegna stampa"), si è scelto, sul fronte delle intercettazioni, di attuare una stretta sui controlli al fine di evitare la diffusione delle conversazioni dal contenuto irrilevante. A questo obiettivo risponde l'emendamento inserito dai relatori Giuseppe Cucca e Felice Casson (Pd), approvato in commissione, che prevede che ai fini della selezione del materiale inviabile al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero debba assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili. Tali atti non utilizzabili, non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare, saranno custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte degli avvocati delle parti e del giudice. I legali di parte potranno al più "ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice". In relazione alla richiesta di giudizio immediato, laddove il P.M. "riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede", dovrà disporne l'avvio indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio. Infine, per quanto riguarda le intercettazioni, le conversazioni o comunicazioni non utilizzabili non potranno essere oggetto di "trascrizione sommaria", ma dovranno essere indicati espressamente data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato.
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