Data: 04/08/2016 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Quando il medico del servizio di guardia medica arriva in ritardo in ambulatorio, senza aver prima nominato un sostituto o aver comunque dato tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria, il rischio che corre � quello di essere condannato per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Tanto � accaduto a un sanitario pugliese che si era presentato in servizio con oltre tre ore di ritardo, senza aver comunicato eventuali impedimenti che non gli permettevano di essere puntuale n� alle autorit� locali n� al proprio direttore sanitario, lasciando numerosi pazienti in sua attesa.

Per la Corte di appello di Lecce, secondo quanto si legge nella sentenza numero 799 del 6 aprile 2016 (qui sotto allegata), in simili ipotesi risulta chiaramente integrato il delitto di cui al comma 1 dell'articolo 340 del codice penale.

I giudici sottolineano, infatti, che tale figura criminosa si presta ad abbracciare le condotte omissive che un tempo erano collocate nella previsione di cui al vecchio articolo 328 c.p. e che non possono pi� essere inquadrate in esso stante la sua nuova formulazione. Ci� in ragione del carattere residuale, di reato comune e di fattispecie causalmente orientata, che caratterizza la fattispecie prevista e punita dall'articolo 340.

A sostegno di tale argomentazione, i giudici della Corte di appello di Lecce hanno anche riportato la decisione presa con la sentenza numero 5482/1998 dalla Corte di cassazione in un caso analogo, con la quale i giudici di legittimit� erano giunti alla medesima conclusione: se il medico del servizio di guardia medica omette di segnalare l'impossibilit� a presentarsi in ritardo e non si fa sostituire, commette reato.

Anche nel caso di specie, il sanitario deve rassegnarsi alla condanna.


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