Data: 05/08/2016 07:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non pu� essere "sfruttato" dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa dinanzi al tribunale.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 19 luglio 2016 (qui sotto allegata), ha a tal proposito parlato chiaro: se la mediazione non � seguita da un ordinario giudizio civile manca il presupposto dell'esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa del giudizio che soltanto, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con sentenza numero 24723/2011, permette di considerare giudiziali anche alcune attivit� stragiudiziali.

La carenza della fase giudiziale, per il Tribunale, deve far ritenere che la mediazione avrebbe potuto svolgersi anche in via informale tra le parti, senza l'indispensabile adesione a un organismo di mediazione e l'assistenza di un legale.

Cos� schierandosi, il giudice di Tempo Pausania dichiara espressamente di essere consapevole che l'orientamento adottato non � condiviso da tutti, perlomeno da una parte della giurisprudenza di merito che ritiene che il mancato pagamento ad opera dello Stato delle competenze del legale per la parte non abbiente rappresenti un disincentivo al ricorso alla mediazione.

Tale consapevolezza, tuttavia, non pu� che venir meno davanti alla convinzione che la mancanza di un'espressa previsione normativa non rende superabile la questione con il semplice ricorso all'interpretazione sistematica del quadro normativo.

Per il Tribunale, quindi, non si pu� far altro che rigettare l'istanza con la quale un avvocato aveva richiesto la liquidazione giudiziale del proprio compenso in ambito giudiziale relativamente a un'attivit� prestata in un procedimento di mediazione obbligatoria in materia successoria.


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