Data: 05/08/2016 18:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Nelle spese detraibili per la scuola fino a 400 euro all'anno a studente non rientrano soltanto le tasse di iscrizione, i contributi obbligatori e quelli volontari deliberati dagli istituti scolastici, ma anche quelle per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, come il pre-post, la c.d. "accoglienza". Non sono detraibili invece le spese di scuola bus. A fornire questi chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016 (qui sotto allegata), rispondendo ad un interpello sulla detraibilità dei servizi scolastici integrativi.

Nel dettaglio:

Spese per i servizi scolastici integrativi

Sono oggetto di detrazione Irpef entro il limite di 400 euro annui per alunno o studente, chiariscono le Entrate, oltre alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale, anche i costi sostenuti "per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre-scuola e il post-scuola". Si tratta di servizi, infatti, spiegano dall'Agenzia, che anche se forniti in orario extracurriculare "sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e, quindi, sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa".

Quanto alle spese per la mensa scolastica sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola, senza necessità di deliberazione da parte dell'istituto.

Niente spese di trasporto

Non possono essere invece detratte, precisa l'Agenzia, le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

La detraibilità delle spese di scuolabus "potrebbe risultare discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione".


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