Data: 18/08/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Spiaggia, vacanze e relax, ma senza dimenticare la "netiquette" imposta dalle sempre maggiori ordinanze relative al demanio marittimo emesse dalle Capitanerie di Porto e dai Comuni interessati.

L'art. 1164 del Codice della navigazione

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L'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici) stabilisce che "chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 3.098,00".
L'art. 1164 c.c., in pratica, è una vera e propria "norma in bianco" amministrativa che non presenta una parte precettiva e che rimanda ad altri provvedimenti dell'Autorità competente. Tale norma, dunque, è adattabile alle situazioni che concretamente si verificano."

I divieti degli stabilimenti balneari

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Occhio dunque ai divieti perché in taluni stabilimenti balneari non è possibile giocare a racchettoni o svolgere alcune attività sulla battigia, prendere il sole in topless, tuffarsi in mare... insomma, la lista dei comportamenti vietati è lunga e diversificata allo scopo di arginare una diffusa maleducazione con multe anche particolarmente salate.

La musica alta in spiaggia

Attenzione in particolare alla musica alta in spiaggia, comportamento che arreca non poco disturbo alla quiete degli altri bagnanti. In alcuni Comuni, in particolare, il divieto riguarda il "tenere alto il volume di radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica" mentre altri Comuni vietano invece del tutto l'ascolto di musica in determinati orari, in genere coincidenti con quello di pranzo e quelli immediatamente successivi.
- Spiagge: attenti ai tuffi e alla musica alta. Sono vietati

Le immissioni sonore

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La musica assordante, tuttavia, rappresenta un'immissione sonora idonea ad integrare anche un vero e proprio reato, quello previsto dall'art. 659 c.p. rubricato "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone": la norma punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici".
Un reato integrato, ad esempio, anche in caso la musica venga ascoltata ad alto volume nella propria auto.
Leggi anche Radio a palla in macchina? È reato

Sanzioni anche nei luoghi di villeggiatura estivi

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Alla sanzione non sfugge neppure il luogo di villeggiatura in estate, come rappresentato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza 14.10.2011) che ha confermato la condanna per un villeggiante, maniaco dello stereo ad alto volume: i fatti risalgono al mese di luglio, a Gallipoli, accogliente località salentina presa d'assalto dai turisti in estate. Tuttavia, non serve al trasgressore per evitare la multa eccepire che le immissioni moleste si siano verificate in un periodo vacanziero e in una località turistica: per i giudici il periodo in cui avviene il disturbo alla quiete non è affatto una scriminante, posto che nel caso di specie il fastidio procurato non era neppure di lieve entità.
Vedi anche:
- Immissioni di rumore: tutela civile e penale
- Raccolta di articoli e sentenze in materia di immissione di rumori

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