Data: 16/10/2022 04:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è la relata di notifica

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La relata di notifica, anche se per prassi è quasi sempre predisposta dagli avvocati, è un atto dell'ufficiale giudiziario che questi redige dopo aver effettuato una notifica, dandone così attestazione formale.

In essa, infatti, vanno indicati le attività compiute, le generalità del soggetto cui l'atto è destinato e chi, come e a che titolo lo ha effettivamente ricevuto.

La relata va quindi datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario.

Contenuto della relata di notifica

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Più nel dettaglio, la relata di notifica, nella sua prima parte, precisa quale soggetto ha richiesto la notifica e indica i dati anagrafici del destinatario.

Nella seconda parte, invece, vanno indicate le modalità della notifica (a mani, a mezzo posta, a mezzo pec) e il nome e la qualità del soggetto che ha effettivamente ricevuto l'atto (o che si è rifiutato di riceverlo).

Eventualmente vanno indicate anche le ricerche che sono state effettuate per reperire il destinatario e le notizie a tal fine raccolte.

Ovviamente, poi, vanno precisati il luogo e la data della consegna.

Incoerenza tra relate

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La relata di notifica va apposta sia sull'originale dell'atto notificato sia sulla copia.

La Corte di cassazione, con le sentenze numero 18217 e numero 3205 del 2008, ha a tal proposito chiarito che, nel caso in cui le due relate siano difformi, a prevalere è la copia, anche nel rispetto del diritto di difesa: è a tale testo, infatti, che il soggetto che ha ricevuto una notificazione fa riferimento.

Relata di notifica: l'ufficiale giudiziario

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Anche se la notifica è talvolta compiuta direttamente dagli avvocati, il soggetto generalmente incaricato di eseguirla è l'ufficiale giudiziario.

Unitamente alla consegna della copia dell'atto da notificare è tale soggetto che procede quindi alla redazione della relata di notifica.

Natura di atto pubblico

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La relata di notifica, di conseguenza, ha natura di atto pubblico: essa, infatti, proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Come chiarito dalla Corte di cassazione, da ciò deriva che le attestazioni che essa contiene, che ineriscono alle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, alle dichiarazioni che questi ha ricevuto e ai fatti che sono avvenuti in sua presenza, che risultano dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione, sono assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile. Con la conseguenza che l'unico strumento per contrastarle è rappresentato dalla querela di falso, "anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario" (cfr., ex multis, Cass. n. 9793/2015).

Insomma: se non è proposta querela di falso, le attestazioni svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività non possono essere più contestate. Non è invece possibile considerare la relata di notifica anche prova della veridicità delle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario dal destinatario e consegnatario dell'atto notificato, le quali fanno fede fino a prova contraria.

Relata di notifica a mani

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La regola generale per l'ufficiale giudiziario, dettata dall'articolo 138 del codice di procedura civile, è quella di eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, recandosi presso la casa di abitazione di questo o, se ciò non è possibile, ovunque lo trova, sempre nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale egli è addetto.

La relata va quindi conclusa con la precisazione dell'ufficiale giudiziario di essersi recato in uno dei luoghi sopra indicati e di aver consegnato l'atto al destinatario.

Nella relata va anche dato atto dell'eventuale rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell'atto di notificare: in tal caso, infatti, la notifica si considera fatta in mani proprie.

Relata di notifica a mezzo posta

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Ai sensi dell'articolo 149 del codice di rito, in ogni caso, la notifica può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale, a meno che non sia la legge a farne espresso divieto.

In tal caso la relata di notifica va scritta sull'originale dell'atto e sulla copia, indicando per mezzo di quale servizio postale è stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento da allegare all'originale.

La notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento in cui il plico è consegnato all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento in cui egli ha la legale conoscenza dell'atto.

L'utilizzo del servizio postale per eseguire le notificazioni è dettagliatamente disciplinato dagli articoli 3 e seguenti della legge numero 890/1982.

Ad esempio in tale legge si precisa che l'ufficiale giudiziario deve presentare la copia dell'atto da notificare all'ufficio postale in busta chiusa nella quale indicare anche ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca del destinatario e sono indicate tutte le informazioni da inserire nell'avviso di ricevimento.

Tale legge precisa, poi, le operazioni da compiere con l'avviso di ricevimento, le altre formalità richieste dalla notifica a mezzo posta, i presupposti di validità.

Relata di notifica a mezzo pec

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Ma le modalità con le quali l'ufficiale giudiziario può procedere alla notificazione non finiscono qui.

L'articolo 149-bis del codice di procedura civile, infatti, sancisce che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Quando decide di avvalersi della p.e.c., l'ufficiale giudiziario deve trasmettere copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni e la notifica deve considerarsi perfezionata quando il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella p.e.c. del destinatario.

Quando la notifica è eseguita a mezzo p.e.c., la relata di notifica va redatta dall'ufficiale giudiziario su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Il contenuto è lo stesso della notifica tradizionale, ma il luogo della consegna va sostituito con l'indirizzo p.e.c. al quale l'atto è stato inviato.

Fac-simile di relata di notifica

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Ad istanza di ___________________ e del suo procuratore Avv. ______________________, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di _______________ / la Corte d'Appello di _________________ ho notificato il suesteso atto (indicare la tipologia) a:

_____________ residente in __________ via _________, n ____, cap _________, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di _______________ / ivi inviandone copia a mezzo del servizio postale come per legge / inviando copia come per legge al seguente indirizzo pec ______________.


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