|
Data: 14/08/2016 06:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Può essere un tuffo davvero pericoloso quello dei bagnanti nelle zone soggette a divieto di balneazione. Non solo per i rischi in cui incorre la propria salute o quella dell'ambiente, ma per la possibilità di incorrere in multe salate, anche per il bagno in acque dolci. La normativa di riferimento che tutela le acque di balneazione va identificata nel d.lgs. del 30 maggio 2008 n. 116 che ha recepito la c.d. Direttiva Balneazione (Direttiva 2006/7/CE) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che ha lo scopo di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione. La valutazione della qualità delle acque di balneazione si effettua al termine di ciascuna stagione balneare per l'anno successivo. L'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, nonché l'aggiornamento dell'elenco di queste, è di competenza regionale: le regioni trasmetteranno poi ai competenti Ministeri tutte le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione. Appartiene invece al Comune la competenza circa la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, nonché delle zone vietate qualora nel corso della stagione balneare si sia verificata una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Il Comune dovrà occuparsi anche della divulgazione di informazioni e dell'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione. L'accorto bagnante farà meglio a non trascurare gli avvisi posti nelle zone soggette a divieto di balneazione, poichè l'interdizione è giustificata da esigenze di tutela della salute umana e della pubblica incolumità da pericoli insiti nella località (ad esempio dissesto idrogeologico). Oltre a infezioni e malattie, l'incauto bagnante rischia una sanzione amministrativa poichè, nonostante il Codice della navigazione e i regolamenti di esecuzione non si occupano di precisare cosa può o non può fare il cittadino sul demanio marittimo, tale competenza è rimandata alle apposite ordinanze emanate dalle autorità competenti, affisse nelle Capitanerie di porto e di norma all'ingresso degli stabilimento balneari, avendo validità anche sulle spiagge libere. I competenti organi di vigilanza sono incaricati di fare osservare l'esecuzione delle ordinanze: ciò significa che i vigili urbani, nonché il personale della Capitaneria di porto, potranno sanzionare gli eventuali trasgressori. Va rammentato che il Codice della Navigazione, all'art. 1164 "Inosservanza di norme sui beni pubblici", stabilisce che "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00". |
|