Data: 05/03/2005 - Autore: Adnkronos
Il 15 febbraio scorso la Camera ha definitivamente approvato una legge d'iniziativa dell'on.le Pecorella, che apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Con la legge n. 134 del 2001, modificata dal dpr 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è stata fornita una risposta legislativa al dibattito sviluppatosi in relazione alla tematica del patrocinio dei non abbienti ed all'esigenza di correggere e modificare l'assetto di tale istituto così come disciplinato dalla previdente normativa. Più specificatamente, il citato testo unico, stabilisce che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello sede del magistrato competente. Con la nuova legge si consente di nominare un difensore anche se iscritto negli elenchi di altro distretto. Possono essere scelti al di fuori del distretto del magistrato competente anche il sostituto del difensore e l'investigatore privato autorizzato, nonché il consulente tecnico di parte. Relativamente alla previsione delle condizioni necessarie richieste per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, contenuta nel citato testo unico, deve rilevarsi che il requisito che sancisce una "anzianità professionale non inferiore a 6 anni", appare eccessivamente selettivo e sproporzionato, tale da determinare conseguenze potenzialmente paradossali, specie in considerazione dell'incongruenza, rilevabile ictu oculi, rispetto a quanto previsto in ordine al difensore d'ufficio, che la legge abilita sulla base di un biennio di attività professionale specialistica. La nuova legge presenta altres?` una modifica intesa a ridurre a due anni dal conseguimento del titolo di avvocato il requisito richiesto.
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