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Data: 17/08/2016 21:30:00 - Autore: Avv. Daniele Paolanti Avv. Daniele Paolanti - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, organo giurisdizionale il cui funzionamento e composizione trovano disciplina nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi CEDU) con sede a Strasburgo, può essere adita previo esperimento dei ricorsi interni, per esplicita previsione normativa. Quindi, per rivolgersi ai giudici di Strasburgo, preliminarmente, è necessario che il ricorrente abbia esperito tutte le azioni giudiziali innanzi agli organi di giustizia statali non esistendo più, quale ineluttabile conseguenza, ulteriori strumenti atti a garantire la tutela dei diritti nello Stato. I diritti di cui il ricorrente può lamentare la violazione sono, e possono essere soltanto, quelli contemplati espressamente nella Convenzione, di conseguenza al vaglio dei giudici della Corte Edu, sarà sottoposta non soltanto la quaestio nel merito, ma finanche l' ammissibilità/proponibilità della domanda. Dunque, primo parametro che verrà valutato ai fini dell'ammissibilità del ricorso sarà sia il previo esperimento dei ricorsi interni nonché la proponibilità della domanda. Per presentare ricorso, preliminarmente, è necessario compilare un formulario in ogni sua sezione e trasmetterlo, via posta, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo indirizzandolo, affinché apra la pratica e la iscriva, al Monsieur Le Greffier. Passiamo ora alla disamina del punto che maggiormente interessa giuristi ed operatori del diritto in genere: se ottengo una sentenza di condanna verso lo Stato italiano e, dunque, all'esito del giudizio innanzi alla Corte Edu risulto vittorioso, come posso azionare la predetta sentenza e renderla dunque esecutiva? Questa problematica non è di facile e pronta soluzione: difatti, nell'ordinamento interno, al termine del processo ordinario di cognizione segue, formatosi il titolo esecutivo, quello di esecuzione azionato tramite precetto al quale possono seguire, eventualmente, gli strumenti atti a promuovere l'esecuzione forzata quali pignoramento et similia. Non esiste, a livello sovranazionale, un giudizio di esecuzione né, tanto meno, un atto di precetto che sia contemplato in seno alla CEDU. Autorevole dottrina non ha mancato di rilevare come, sebbene risulti esistente un diritto ad azionare una pretesa ed adire la Corte (diritto primario) manchi il diritto a rendere esecutivo un eventuale titolo (diritto secondario) non esistendo, ad oggi, un g.e. europeo o internazionale. Nessuna norma riconosce efficacia esecutiva diretta alle sentenze della Corte all'interno degli Stati membri, contrariamente a quanto previsto invece dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte di Giustizia. Tuttavia, l'art. 46 paragrafo 1, CEDU, dispone che "Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti". L'obbligo di conformarsi al contenuto della sentenza, è garantito dalla supervisione del Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione (e a cui la sentenza è trasmessa). In particolare il Comitato dei Ministri verifica tramite il Servizio incardinato presso il suo Segretariato ed a mezzo di specifiche Raccomandazioni ai Paesi membri, che siano stati rimossi gli effetti della violazione operata nei confronti del ricorrente e che non si prospetti la possibilità che vengano ripetute violazioni simili o del tutto analoghe da parte dello Stato condannato. Laddove il Comitato lo ritenga opportuno, può finanche adottare misure finalizzate ad eliminare questa eventualità. Il Comitato dei ministri verifica inoltre che sia eseguito l'integrale pagamento della somma riconosciuta a titolo di equa soddisfazione. Dispone infatti l'art. 41 CEDU che "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa". Avv. Daniele Paolanti daniele.paolanti@hotmail.it |
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