Data: 04/03/2005 - Autore: www.filodiritto.com
Con un motivato Decreto, il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena ha nominato un amministratore di sostegno per una persona anziana di 86 anni non affetta da alcuna patologia mentale. In particolare, il Giudice ha rilevao che Legge 9 gennaio 2004, n. 6 non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane. Durante l'esame del testo di legge da parte della Camera dei Deputati, probabimente per effetto delle critiche dottrinarie avanzate alla nuova formulazione del nuovo art. 405 c.c., venne espunto il riferimento, prima presente nel testo approvato dal Senato, alla persona in età avanzata, quale beneficiario della misura protettiva, sul presupposto che la sola età avanzata non poteva costituire causa di privazione di autonomia (senectus ipsa morbus). Tuttavia, secondo il Giudice, la formula utilizzata dall'art. 404 c.c., per indicare i presupposti soggettivi necessari per l'istituzione della misura protettiva, sembra avere tale ampiezza ed elasticità da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le persone anziane. In sostanza, l'età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione; ciò che, invece, può darsi, quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana. Sembra, anzi, che proprio, in tal caso, la finalità dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata; ben essendo possibile tutelare "con la minor limitazione possibile della capacità di agire" la beneficiaria, persona anziana che risulta priva di autonomia nell'espletamento di (talune) funzioni della vita quotidiana. (Tribunale di Modena - Sezione Seconda Civile - Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto 24 febbraio 2005).
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