Data: 19/08/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Addebito della separazione reciproco se non è solo il marito ad aver violato gli obblighi coniugali imposti dal codice civile: se anche la moglie malmena il partner con pugni e schiaffi, nonostante questo reagisca a sua volta, gli episodi sono idonei a impedire che scatti il mantenimento per entrambi.
Lo ha precisato il Tribunale di Roma, sentenza n. 13753/2016 pubblicata dalla prima sezione civile, che ha accolto la domanda riconvenzionale di un uomo condannato a versare l'assegno di mantenimento in favore dell'ex, come disposto da provvedimento previdenziale. Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi in cui anche le donne ricorrono alle mani nei confronti del partner e, per i giudici, non basta che l'uomo sia più forte e si difenda per escludere la valenza penale della condotta della moglie.
Nel caso di specie non è solo il controricorrente, infatti, a essere collerico e manesco con la moglie romena, di quasi vent'anni più giovane. Da un lato sono decisive le testimonianze delle colleghe di lavoro della donna, addetta alle pulizie in un hotel, che hanno confermato che la signora si è presentata al lavoro con lividi ed escoriazioni; tali ferite, tuttavia, sono state refertate solo una volta e impediscono al procedimento penale a carico del marito di proseguire, per cui ne viene disposta l'archiviazione.
In prima battuta, tuttavia, l'addebito scatta nei confronti dell'uomo, posto che anche un singolo episodio di percosse è idoneo a integrare la responsabilità per la fine del matrimonio a causa dell'intollerabilità della convivenza. E di sicuro non è possibile che a colpirla sia stata la suocera convivente con la coppia, trattandosi di invalidaal 100%.
Ciononostante, la domanda del marito coglie nel segno poichè a suo favore testimonia un vicino: anche la moglie, infatti, non risparmia maniere forti sia con l'uomo che con l'anziana suocera, oggetto di continue offese. Reciproche anche le denunce penali che fanno propendere il Tribunale capitolino per l'addebito reciproco: entrambi i coniugi, infatti, hanno violato le prescrizioni del codice civile sul rapporto di coniugio e l'art. 156 c.c. impedisce alla donna di fruire del mantenimento.
Non le tocca neppure la casa familiare, posto che la coppia non ha figli e non può procedersi all'assegnazione al coniuge debole, che avviene solo per garantire continuità alla prole con l'habitat domestico nell'età dello sviluppo. L'immobile resta al marito/proprietario e non può essere considerato una componente in natura dell'assegno.

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