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Data: 07/03/2005 - Autore: www.laprevidenza.it In due diversi giudizi sono stati convenuti in giudizio il Ministero della Giustizia e l'I.N.P.D.A.P.. In entrambi, l'Ente previdenziale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto: ?ente che si qualifica quale ordinatore secondario di spesa e, come tale, soggetto asseritamene non legittimato ad adottare alcun provvedimento in ordine al trattamento di pensione del ricorrente, se non a seguito di disposizioni dell'amministrazione interessata?. In entrambi le decisioni, pur in presenza di diverse pretese pensionistiche, la Sezione Regionale per le Marche della Corte dei conti ha respinto l'eccezione con una stessa argomentazione. ?Va rilevato, infatti, che per consolidati orientamenti giurisprudenziali le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato ? nelle sue diverse articolazioni ? tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti. Orbene, ritiene questo Giudice che tra l'amministrazione resistente e l'I.N.P.D.A.P., ente succeduto ex lege nella legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle Direzioni Provinciali del Tesoro, venga a configurarsi una situazione di litisconsorzio posto che, in relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna ed afferente l'emissione del decreto di pensione quella dell'Amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'I.N.P.D.A.P.. Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato va riconosciuto all'I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle previsioni di cui all'art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell'art. 2 della L. 8.8.1995 n. 335 nonché degli attuali processi di trasferimento di competenze, anche liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione, questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come titolare dell'interesse a contrastare tali pretese. L'interpretazione propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.)?. Non possiamo che auspicare che tale orientamento venga seguito anche dalle altre Sezioni Giurisdizionali, giacché (come ben sanno ricorrenti ed avvocati?!) troppo spesso si è verificato che giudizi sono stati sospesi perché l'I.N.P.D.A.P. non era stata convenuta in giudizio. (Corte dei Conti, Sez. Marche, Sentenze n. 81 e 83 del 1° febbraio 2005) (Avv. Massimo Cassiano ? Staff dell'Osservatorio) LaPrevidenza.it Leggi il provvedimento su www.laprevidenza.it |
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