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Data: 20/08/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non sfugge alla condanna di minaccia di morte l'insegnante di scuola media che si rivolge all'alunno dicendo "stai zitto o ti squarcio" e, vedendolo non intimorito, gli mostri un coltello estraendo effettivamente l'arma. Nel caso di specie la Cassazione non è entrata nel merito mentre i giudici di appello non sembrano aver creduto al tono scherzoso e al clima goliardico in cui si è svolto l'evento. La Corte di Cassazione, sentenza n. 35018/2016 (qui sotto allegata), pur dichiarando inammissibile il ricorso ha brevemente ripercorso la vicenda processuale. L'insegnante è stato ritenuto responsabile dai giudici di merito del reato di minaccia di morte mediante uso di un coltello a serramanico in danno di un allievo della scuola media in cui l'imputato insegnava. L'imputato aveva tentato di difendersi spiegando che non si sarebbe tenuto conto in sede d'appello dell'inoffensività della condotta, del fatto che la frase pronunciata fosse diversa da quella ritenuta e comunque scherzosa, nonché in ordine al fatto che il coltello era stato mostrato non contemporaneamente, ma dopo la richiesta dell'alunno, per nulla intimorito. Per gli Ermellini, invece, la questione dell'applicazione dell'art. 612 cod. pen. e dell'idoneità intimidatrice della condotta dell'imputato è stata correttamente affrontata e motivatamente risolta in senso positivo dai giudici di merito traendo argomenti dalle dichiarazioni della parte offesa, confermate da quelle, convergenti, degli altri ragazzi presenti e riscontrate da quelle, de relato, della dirigente scolastica, secondo le quali l'insegnante, infastidito (a suo stesso dire 'seccato') dal comportamento dell'allievo durante l'interrogazione di una compagna, gli aveva detto 'ti squarcio' e poi, quando il ragazzo gli aveva risposto 'se ha il coltello lo faccia', aveva estratto il coltello, lo aveva aperto ed esibito all'allievo. A fronte di tale ricostruzione che, come ritenuto in sentenza senza vizi logici, dà conto di una minaccia seria che aveva spaventato il ragazzo (tanto da indurlo a informare subito dell'accaduto la preside), resta disancorato dal dato processuale l'assunto difensivo che i compagni di classe avrebbero fornito una versione diversa e che non si sarebbe tenuto conto del tono scherzoso e del clima goliardico in cui l'imputato, sollecitato dall'alunno aveva estratto ed esibito il coltello, risolvendosi nella prospettazione di una interpretazione alternativa del risultato della prova non consentita in sede di legittimità.
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