Data: 20/08/2016 18:00:00 - Autore: Avv. P. Francesca Micolucci

Avv. P. Francesca Micolucci - Il 2 agosto, per molti è una data particolare poiché ricorda la strage avvenuta alla stazione di Bologna. D'ora in avanti il 2 agosto avrà un significato particolare perché è il giorno in cui è entrato in vigore, forse in maniera del tutto casuale o per una esplicita previsione, la legge n. 133 del 2016 che prevede e punisce il reato di frode in processo penale e depistaggio (leggi: "Depistaggio: il nuovo reato in vigore da oggi. Ecco cosa cambia nel codice penale").

I casi a cui questa legge andrebbe applicata probabilmente sono tanti, ma solo di recente essa ha avuto il "via libera" definitivo dalla Camera.


La nuova figura di reato introdotta dalla legge riguarda il reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ostacolano le indagini o sviano la giustizia manomettendo le prove.

La legge, però è andata oltre, non si è infatti limitata ad introdurre la nuova figura di reato; essa ha innanzitutto previsto numerose aggravanti nell'ipotesi in cui il depistaggio avvenga nei processi per mafia e associazioni sovversive, ma punisce con il carcere anche i "semplici cittadini" che si rendono colpevoli della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili o amministrativi.

Cosa prevede il nuovo ex art. 375 c.p.?


Il legislatore, introducendo il nuovo reato di "Frode in processo penale e depistaggio" ha completamente modificato l'articolo 375 del codice penale.

La norma in questione, attualmente, punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacola o svia un'indagine o un processo penale.

Il depistaggio può avvenire:

· modificando artificiosamente il corpo del reato o lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

· mentendo all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. In questo caso, in presenza di una richiesta di informazioni, la persona afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che sa riguardo i fatti per cui è
ascoltata.

È previsto che la pena venga applicata anche quando l'ufficiale giudiziario o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio[1].

Cosa prevedono le aggravanti?


Il nuovo testo dell'art. 375 prevede un aumento di pena che va da un terzo alla metà "se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento".

Tale disposizione è, però, andata oltre, prevedendo un aumento di pena da sei a dodici anni nel caso il cui il fatto venga commesso in relazione a procedimenti che riguardano i delitti di strage, mafia e associazioni sovversive, nonché per i delitti riguardanti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico.

Una eventuale condanna alla reclusione che sia superiore ai tre anni implica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sono previste infine ulteriori aggravanti dall'art 383-bis c.p.; tale articolo prevede che vengano previsti aumenti di pena della reclusione crescenti qualora dal fatto derivi una condanna[2].

Sono previste delle attenuanti per chi collabora?


La nuova figura di reato, allo stesso tempo, prevede degli sconti di pena che vanno dalla metà a due terzi, nei confronti di colui che "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per

evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori"[3].


Frode processuale: cosa accade?


La nuova legge prevede anche un cenno per il reato di frode processuale. Il testo del nuovo articolo è intervenuto anche sul primo comma dell'art. 374 c.p. punendo con la reclusione da uno a cinque anni chiunque "nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone".


Avv. P. Francesca Micolucci

francescamicolucci@libero.it


[1]
La punibilità è, invece, esclusa se si tratta di reato per il quale non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non viene presentata.

[2]
Gli aumenti in questione possono arrivare fino a 20 anni in caso di ergastolo.

[3]
Le circostanze attenuanti se concorrono con le aggravanti sopra indicate, "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.


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