Data: 10/03/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ?Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30?, all'articolo 74, intitolato ?Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro?, č stata normativamente definita l'attivitā prestata a titolo occasionale in agricoltura: ?Con specifico riguardo alle attivitā agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori?.
(Inps, Circolare 8 febbraio 2005 n°22).
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