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Data: 21/08/2016 19:10:00 - Autore: Redazione di Redazione - Numerose sentenze di merito hanno affrontato il tema della revoca dell'amministratore di condominio che abbia commesso gravi irregolarità. L'analisi delle principali pronunce può servire a chiarire la portata dell'art. 1129 c.c. e individuare quali comportamenti possano essere considerati idonei per una revoca. Partiamo innanzitutto con dei richiami a due interessanti interventi sul tema: uno a cura dell'Avv. Paolo Storani: Revoca dell'amministratore di CONDOMINIO: quali le GRAVI IRREGOLARITA' richieste dall'art. 1129 c.c. (Trib. Milano 7.10.2015, Pres. Marco MANUNTA) - l'altra delll'Avv. Paolo Accoti: I rapporti tra amministratore di condominio e condomini: l'inizio e la fine di un "amore". L'analisi dei requisiti per la nomina, la revoca e le dimissioni. Dubbi interpretativi e approfondimenti.
Ma andando indietro nel tempo abbiamo anche altre decisioni di rilievo (e di cui qui sotto riportiamo le massime) che di volta in volta specificano se determinate condotte possono integrare o meno le cosiddette "gravi irregolarità". Una è quella del Tribunale di Foggia del del 18/02/1997, secondo cui la decisione di aumentare le quote condominiali non può essere considerata una grave irregolarità in caso di reali esigenze nell'amministrazione del condominio. Altra sentenza del Tribunale di Mantova del del 22/10/2015 che sottolinea come la ritardata presentazione del rendiconto annuale possa essere giustificata dalla mancata disponibilità dei documenti necessari alla realizzazione del bilancio; nella stessa sentenza, viene ricordato che la revoca può essere richiesta solo in seguito a un comportamento contrario alla legge che sia concreto e supportato da prove.
Un ulteriore caso in cui la revoca dell'amministratore è stata ritenuta illegittima è quello affrontato dal Tribunale di Cremona (sentenza del 17/11/2014 n. 3786), che riguarda la mancata riscossione di crediti da un condomino moroso; in questo caso, non sussiste la grave irregolarità per la mancata riscossione della somma dovuta dal condomino ma solo perchè l'amministratore era stato dispensato dai condomini, dall'assemblea dall'agire per la riscossione.
Una sentenza del Tribunale di Parma, poi, (sentenza del 12/03/1999) chiarisce che il rifiuto dell'amministratore di fornire a un condomino tutti i documenti del condominio non è una grave irregolarità; l'amministratore, quindi, può rifiutare la richiesta del singolo condomino di ritirare e controllare la documentazione condominiale.
Secondo una sentenza del Tribunale di Modena (del 16/05/2007), infine, il sospetto di gravi irregolarità si manifesta nel venir meno del rapporto di fiducia tra l'amministratore e i condomini: questa circostanza, quindi, si verifica esclusivamente se la gestione dell'amministratore viene contestata dalla maggioranza dei condomini.
Nei casi in cui ci siano gravi irregolarità, la revoca dell'amministratore di condominio deve essere disposta dall'autorità giudiziaria in seguito a un procedimento di volontaria giurisdizione a parti contrapposte: questo viene chiarito anche da una sentenza del Tribunale di Milano (del 22/06/2001); nella stessa pronuncia, viene specificato che un condomino non può presentare il ricorso ex art. 1129 comma 3 c.c. senza l'assistenza di un difensore. Vedi anche: La revoca dell'amministratore di condominio Ecco una raccolta di massime:Tribunale Mantova sentenza del 22/10/2015 |
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