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Data: 22/08/2016 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Prosegue il cammino a tappe del Processo civile telematico (PCT) introdotto il 30 giugno 2014 per i nuovi processi ed esteso a partire dal 31 dicembre 2014 anche alle cause in corso. La normativa prevede che avvocati, magistrati e soggetti nominati o delegati dal giudice siano obbligati a depositare esclusivamente con modalità telematiche atti processuali e documenti. Inoltre, dal 30 giugno 2015, l'obbligo del deposito telematico ha ricompreso anche i procedimenti in Corte d'appello. Il principio che in questo cammino ha guidato le decisioni dei giudici chiamati ad intervenire nella risoluzione dei primi problemi operativi sorti con l'utilizzo delle procedure telematiche obbligatorio è stato quello che se l'atto raggiunge lo scopo cui è destinato le irregolarità eventuali da cui potrebbe essere affetto sono da ritenersi sanate. Vediamo, dunque, le tappe principali del cammino intrapreso dal pct, ad oggi: PCT e Corte di CassazioneL'obbligo di deposito telematico, pertanto, non opera per gli uffici del giudice di pace e per la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, ha ribadito con un comunicato dello scorso 15 giugno che presso i suoi uffici "non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di 'costituzione' a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.)". Ciò si giustifica, non solo, per l'assenza del decreto prescritto dall'art. 16-bis, comma, 6 d.l. 179 del 2012, convertito in legge 221 del 2012, ma anche in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall'art. 16-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto legge. La Corte ha invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo. Le notificazioniImportante indicazione per i difensori è quella relativa al tempo delle notificazioni con modalità telematica. Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 179/2012, quanto stabilito dall'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche: la norma richiamata precisa che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Il d.l. aggiunge che, quando eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. La Cassazione, sentenza n. 8886/2016, in applicazione della normativa menzionata, ha precisato che l'articolo 16-septies non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario. Nel caso in esame la notifica è stata ritenuta tardiva giacché eseguita alle ore 23:31 e perfezionatasi il giorno successivo a quello di scadenza del termine dell'impugnazione. Meno rigorosa la disciplina circa l'errore sulla forma: niente nullità secondo la Cassazione, sentenza n. 1665/2016, se il controricorso in cassazione a mezzo PEC è inviato telematicamente con estensione .doc piuttosto che in formato .pdf se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. I tempi del depositoPer quanto riguarda la tempistica riguardante l'invio alle cancellerie di atti e documenti effettuato dai difensori, l'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (come modificato d.l. 90/2014), il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. Ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale, affinché l'atto sia visibile al giudice e alle controparti, si rende necessaria l'accettazione del deposito da parte della cancelleria: a tal fine e trattandosi di un'esigenza "assolutamente prioritaria", il Ministero della Giustizia, circolare del 23 ottobre 2015, ha sollecitato le cancellerie alla tempestiva accettazione degli atti e documenti depositata dalle parti. La giurisprudenza ha evidenziato in più occasioni la validità dell'atto depositato telematicamente se questo, nonostante eventuali irregolarità di cui sia affetto, raggiunge lo scopo a cui è destinato. Così il Tribunale di Milano, sentenza n. 1432/2016 ha ritenuto sanabile l'irregolarità di una comparsa conclusionale depositata telematicamente in formato "file immagine" (quale acquisizione da uno scanner) e non in formato "pdf". Nonostante la mancanza di una disposizione ad hoc, tesa a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo di deposito del file nativo digitale, il giudice meneghino ha precisato che un deposito irrituale di un atto processuale può essere oggetto di sanatoria quando raggiunge lo scopo a cui l'attività processuale è destinata (per approfondimenti: PCT: ammissibile l'atto in formato "immagine" e non in pdf). Attestazione di ConformitàSempre l'art. 16-bis del d.l. 179/2012, prevede al comma 9-bis (inserito dal d.l. 90/2014) che il difensore e altri soggetti possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. L'art. 16-undecies, inserito nel d.l. 179/2012 dal d.l. 83/2015, prescrive tre modalità con cui avvocati e altri professionisti, oppure soggetti che operano nel processo, possono attestare la conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti del giudice all'originale: se si tratta di copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando, invece, l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informativo; tuttavia, in tal caso, l'attestazione può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato, senza alcuna modifica alla copia, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
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