Data: 23/08/2016 19:05:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il diritto a intervenire e difendere in un processo penale non deve essere subordinato a rigide norme imperative.

Come affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 34514 del 5 agosto 2016 qui sotto allegata, infatti, la nomina rappresenta uno strumento volto a garantire il diritto sancito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione ed è ispirato al favor defensionis che pervade di sé tutta la normativa relativa alla difesa in giudizio.

Nonostante l'articolo 96 del codice di procedura penale ponga come fondamentale lo scopo di garantire la provenienza dell'atto di nomina, la relativa certezza non deve necessariamente discendere dalle forme indicate dal legislatore, ma può anche risultare da altri elementi, come dati concludenti e situazioni idonee a provare la sussistenza di un rapporto fiduciario.

Nel caso di specie, per mero errore materiale, vi era stata una duplicazione di procedimenti sulla base di una stessa notizia di reato mentre la nomina a difensore di fiducia era stata fatta espressamente con riferimento a uno solo.

La Corte di Appello aveva quindi dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore rispetto alla sentenza emessa in relazione al procedimento per il quale era mancata la nomina secondo le forme ordinarie. Ma per la Cassazione tale pronuncia va annullata.

Del resto il legislatore, nel richiedere una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore, non vuole far altro che assicurare l'effettiva assistenza difensiva, corollario indispensabile del principio del contraddittorio ed espressione del diritto all'inviolabilità della difesa.

Tale forma è richiesta ad substantiam solo se ci si riferisce agli oneri e agli obblighi gravanti sul giudice e sull'ufficio giudiziario: nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte dalla legge l'obbligo di notifica e l'obbligo di avviso non sorgono mai.

Se, invece, si guarda al patrocinio in sé e per sé, la forma è richiesta ad probationem tantum, con la conseguenza che l'atto di nomina e sostituzione può essere desunto anche per fatti concludenti. Con riferimento al diritto di difesa, infatti, la sostanza prevale sulla forma.

Nel caso di specie, il grado di appello va quindi celebrato.


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