Data: 23/08/2016 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Prestare lavoro festivo in maniera ripetuta senza godere dei necessari riposi compensativi ed essere sottoposti a turni di pronta disponibilità che non rispettano quelli contrattualmente previsti può legittimare la richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore.

Con la sentenza numero 17238 del 22 agosto 2016 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di danno da usura psicofisica, morale ed esistenziale proposta da un medico in ragione del fatto di essere stato costretto a prestare turni di servizio in 135 giorni festivi nel periodo luglio 1998-dicembre 2004 senza godere di alcun riposo compensativo e del fatto di avere svolto, nell'arco di ogni anno di servizio, una media di 240 turni di pronta disponibilità in giorni feriali, ovverosia per un numero di giorni maggiore rispetto a quelli contrattualmente dovuti.

Nel caso di specie, il giudice territoriale aveva liquidato una somma a titolo di maggiorazione retributiva, ma per la Cassazione non è questa la strada da seguire.

Il lavoratore, infatti, non ha fatto valere un credito retributivo ma ha proposto domande risarcitorie che quindi andavano valutate con una diversa ottica: esse possono anche essere accolte, ma a tal fine è necessario valutare la prova del pregiudizio subito.

La questione, quindi, deve essere rivalutata secondo un principio ormai consolidato, ovverosia quello in forza del quale se il lavoratore richiede il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica o per lesione del diritto alla salute o di quello alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, è fondamentale che egli fornisca la prova del pregiudizio in concreto subito.

Tale prova deve avere ad oggetto sia i caratteri naturalistici del danno che la sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione.

Con riferimento ad essa, inoltre, può assumere rilevanza anche il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo o addirittura la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno. Non rileva, invece, il fatto che successivamente il lavoratore stesso abbia goduto di riposi maggiori, dato che il termine di riferimento è quello del giorno o della settimana.

Occorre, insomma, un nuovo esame.


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