Data: 24/08/2016 15:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, come stabilito dagli artt. 147 e ss. del codice civile e dalla Costituzione (art. 30). I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (316-bis c.c.).

Quest'onere è indipendente dalla relazione sussistente tra i genitori, poichè, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza, trova fondamento nel fatto stesso nella procreazione e non di certo nel legale sentimentale e giuridico insistente tra i genitori.

Pertanto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, sarà il giudice a stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento destinato al sostentamento della prole. In mancanza di apposita normativa regolante gli aspetti pratici del contributo economico, è stata la giurisprudenza a sopperire in diverse occasioni.

L'assegno di mantenimento


L'assegno di mantenimento viene disposto a favore del coniuge che è risultato assegnatario dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti (a meno che costoro non chiedano di essere direttamente destinatari del versamento).

L'art. 337-ter del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli) stabilisce che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".

Spetta al giudice, ai sensi della norma stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Tuttavia, il genitore non collocatario può essere obbligato non solo a corrispondere all'altro di un assegno di mantenimento mensile determinato nel quantum in maniera forfettaria e riguardante le c.d. spese "ordinarie", ma anche a contribuire proporzionalmente a tutte quelle spese, a volte imprevedibili e di importo variabile, che si rendessero necessarie alle esigenze di vita dei figli (spese c.d. "straordinarie).

La legge non elenca tassativamente le spese ricadenti nell'una o nell'altra categoria, pertanto l'individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante, a seconda della situazione concreta posta alla sua attenzione

Spese ordinarie


Come evidenziato più volte dalla giurisprudenza 'Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e educazione" (ex multis, Cass. n. 4203/2006; Cass., n. 6197/2005; Cass. n. 26587/ 2009) .

Pertanto le spese ordinarie si ritengono, di norma, quelle attuali e prevedibili necessarie a soddisfare esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell'homo ejusdem condicionis et professionis): tra queste vi rientrano quelle per il sostentamento e le cure ordinarie come spese alimentari, scolastiche (libri di testo, tasse, abbigliamento, gite, ecc.), sanitarie, per l'igiene personale e il vestiario, nonché le spese a queste propedeutiche e conseguenziali.

Per la Corte d'Appello di Roma, sent. n 3213/2015, nel contributo per il mantenimento del figlio deve essere considerata anche la compartecipazione alle spese generali (utenze, condominio, collaborazione domestica, etc.) compreso l'alloggio e l'organizzazione domestica che il genitore collocatario deve sostenere con incidenza prevalente, che non possono escludersi per i periodi nei quali il minore non è presente, sia perché il diritto - dovere dell'altro genitore di tenere i figli presso di sé per taluni periodi potrebbe non essere esercitato in concreto sia perché sarebbe estremamente difficile, in relazione ai periodi nei quali è previsto che i figli vadano a stare con il genitore non collocatario, eliminare le spese generali predette. 

In particolare, circa le spese sanitarie, si ritiene che nelle "cure ordinarie" rientrino, ad esempio, le visite pediatriche, di controllo routinarie, l'acquisto di medicinali da banco o di uso frequente, nonché quanto necessario curare e assistere un figlio disabile in relazione alla particolarità della sua situazione che ne influenza routine sanitaria.

Al fine dell'individuazione delle spese da qualificarsi ordinarie, la giurisprudenza ha considerato tale anche la spesa mensile per la frequenza scolastica con semi convitto (Tribunale per i minorenni Bari, decreto 6 ottobre 2010) tenuto conto del normale standard di vira seguito dal minore fino al momento della crisi familiari.

Spese straordinarie

Le spese straordinarie, invece, sono quelle riguardanti avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana: per la giurisprudenza si tratta di esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori 

A titolo esemplificativo, stante la diffusa casistica giurisprudenziale in materia, possono esservi ricomprese le spese per interventi chirurgici, fisioterapia o psicoterapia, per occhiali da vista o apparecchio odontoiatrico, lezioni private, corsi per la patente di guida, viaggi all'estero per frequentare corsi di lingua, corsi sportivi e altri acquisti di natura voluttuaria, ossia per sopperire a bisogni ludici e non strettamente necessari (il cellulare, il motorino, il computer, ecc.)

Tali spese vanno necessariamente ripartite, dovendo ritenersi che il contributo di mantenimento non possa di per sé ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi, in relazione ad esborsi che riguardano ugualmente loro bisogni quotidiani.

Nella pratica le spese straordinarie vengono suddivise in percentuale variabile tra i genitori, di solito è frequente stabilire un contributo pro quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute, nonostante la giurisprudenza abbia spesso ritenuto più rispondente alle esigenze di tutela della prole l'addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi (cfr. Cass. n. 18242/2007). 

Di norma tuttavia, per evitare esborsi sconsiderati o scelte economicamente eccessive per il coniuge, si richiede che le decisioni di "maggior interesse", che possano comportare spese straordinarie, vengano assunte dai coniugi di comune accordo al fine di evitare successivi conflitti per esborsi decisi unilateralmente.

Ciascun genitore può attivarsi autonomamente, in ogni caso e in ogni tempo, nei confronti dell'altro se è necessario prendere decisioni "di maggior interesse" nella vita del minore (ad esempio scelte legate all'istruzione o sanitarie). Se il coniuge che non ha effettuato la spesa rifiuta di collaborare e di provvedere al rimborso della quota di spettanza, si farà ricorso all'autorità giudiziaria.

In tal caso, il giudice sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori. (Cass. n. 2127/2016). Pertanto, il genitore che richiede il rimborso delle spese sostenute per il minore è tenuto a dimostrare di aver provveduto alla preventiva consultazione dell'altro al fine di ottenerne il consento (preferibilmente con anticipo e per iscritto).

Parte della giurisprudenza ha ritenuto, tuttavia, non esistente a carico del coniuge affidatario dei figli, per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione, un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (cfr. Cass. n. 19607/2011).

Il genitore obbligato che non paga può incorrere nel reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e perseguito anche penalmente, oltre che obbligato al risarcimento del danno patito dal figlio. 


Per approfondimenti, vai alla guida "L'assegno di mantenimento"


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