Data: 31/08/2016 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Le biciclette sono un mezzo di trasporto al quale sempre pi� italiani si stanno affezionando. Queste, infatti, permettono di evitare le code del traffico, di spostarsi rapidamente da una parte all'altra della citt� senza dover perdere tempo prezioso a cercare parcheggio e di respirare all'aria aperta. A tutto ci� si aggiungono importanti benefici per l'ambiente.

Ma scegliere la bici come proprio mezzo di locomozione non vuol dire sollevarsi dal rispetto delle norme del codice della strada: queste, infatti, disciplinano anche l'uso dei velocipedi, sottoponendolo a regole stringenti e sotto molti aspetti comuni a quelle che disciplinano l'utilizzo di autoveicoli.

A regolare espressamente la circolazione sulle due ruote � l'articolo 182, il quale prevede, ad esempio, che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; che ad essi � vietato trainare veicoli (salvo nei casi consentiti codice della strada), condurre animali e farsi trainare da altro veicolo; che le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie e cos� via. Violare tali prescrizioni non � uno scherzo, in quanto la sanzione prevista � quella del pagamento di una somma compresa tra 25 e 99 euro.

Tra i comportamenti che i ciclisti dovrebbero evitare di porre in essere, una particolare attenzione la merita un atteggiamento che, nonostante ci�, � assai diffuso tra gli amanti delle due ruote: l'utilizzo del cellulare durante la guida.

Innanzitutto � lo stesso articolo 182, al comma 2, che tra le altre cose stabilisce che i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e devono essere in grado di compiere con la massima libert�, prontezza e facilit� le manovre necessarie.

Ma la norma di riferimento, speciale e pi� severa, � in realt� rappresentata dall'articolo 173 del codice della strada.

Il comma 2 di tale disposizione, infatti, vieta in generale ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di utilizzare cuffie sonore (fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia), lasciando salva la possibilit� di avvalersi di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare quando il conducente ha adeguate capacit� uditive ad entrambe le orecchie.

La sanzione amministrativa posta a presidio del rispetto di una simile prescrizione � molto elevata, trattandosi del pagamento di una somma compresa tra 160 e 646 euro.

Dato che la nozione di conducente fa riferimento al soggetto che si pone alla guida di veicoli e che tra i veicoli il codice della strada fa rientrare anche le biciclette la conclusione � presto tratta: usare il telefono sulle due ruote, oltre che essere pericoloso, pu� costare davvero caro.


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