Data: 31/08/2016 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � In caso di omicidio colposo verificatosi a seguito di sinistro stradale, l'imputato pu� astrattamente essere assolto dalla condanna quando la vittima, un pedone, al momento dell'incidente non indossava l'apposito giubbotto retroriflettente per la visibilit� notturna.

Cos� si � espressa la Corte di cassazione con la sentenza numero 35834 depositata il 30 ottobre 2016 e qui sotto allegata.

Per i giudici, infatti, bisogna dare un'attenta interpretazione del problema della causalit� della colpa.

L'articolo 43 del codice penale, in particolare, quando richiama la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline disegna la colpa come una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare.

Questo, per�, � solo l'elemento oggettivo della colpa, al quale va affiancata la caratteristica soggettiva dell'elemento: sotto tale aspetto la colpa rappresenta la mancanza di volont� dell'evento e la capacit� dell'agente di osservare la regola di cautelare.

A detta della Corte, pertanto, quando si indaga circa una responsabilit� colposa, non ci si pu� limitare a guardare alla violazione oggettiva di norme cautelari. Occorre infatti estendere l'analisi anche alla possibilit� concreta per l'agente di conformarsi alla predetta regola tenendo conto delle sua qualit� e delle sue capacit� personali.

Alla luce di tale precisazione, la causalit� nella colpa si configura sia quando il comportamento diligente avrebbe evitato l'esito antigiuridico con certezza, sia quando con una condotta appropriata si sarebbe potuto scongiurare il danno con significative probabilit�.

Nel caso di specie occorreva capire se, nelle condizioni in cui l'evento si � verificato, la vittima, scendendo dalla propria auto e circolando senza giubbotto retroriflettente su una strada extraurbana, abbia tenuto una condotta prevedibile e se quindi le conseguenze letali del sinistro avrebbero potuto essere evitate.

Dato che in generale tale comportamento potrebbe esulare dalla sfera di prevedibilit�, la Corte di appello, non avendolo valutato, deve procedere a un nuovo esame. E la condanna dell'imputato non � pi� cos� scontata.


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