Data: 02/09/2016 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989 non rivestono per le parti e i loro difensori carattere di ufficialit� n� possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l'assenza del carattere di pubblicit�.

Il principio � stato stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35864/2016 (qui sotto allegata).
La vicenda prende il via da un'annotazione errata presente sul c.d. Registro modello 16, riguardante la data di rinvio di un'udienza che era stata, invece, correttamente indicata nel verbale di udienza.

Il ricorso in Cassazione origina dal fatto che l'avvocato dell'imputato non era comparso all'udienza finale, poich� aveva fatto affidamento sulla data, errata poich� posteriore a quella corretta, indicata nel registro di cancelleria delle udienze dibattimentali. 

Tuttavia, secondo gli Ermellini non ha pregio la tesi difensiva secondo cui quanto risultante dal registro mod. 16 assumerebbe crisma di "ufficialit�". Infatti l'art. 2, comma terzo, del D.M. 30/09/1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), espressamente prevede che "i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato". 

La norma espressamente limita l'accessibilit� ai registri di cancelleria (ivi incluso quindi il mod. 16) al solo personale autorizzato intendendo con ci� riferirsi al personale amministrativo o giudiziario, con esclusione del pubblico, ivi compresi parti e difensori e ci� che si desume dalla chiara indicazione normativa per la quale i registri devono essere tenuti in luogo "non accessibile al pubblico". 

In tal modo la disposizione esclude l'ufficialit� del registro mod. 16 e la ostensibilit� del medesimo a soggetti diversi dal personale di cancelleria e giudiziario e ne discende, pertanto, che l'errore di trascrizione operato dal cancelliere sul predetto Registro mod. 16 non ha alcun rilievo nel caso in esame, posto che, in assenza di omessa o tempestiva informazione da parte del sostituto di udienza al difensore di fiducia assente all'udienza medesima, l'unico atto dotato di pubblica fede � esclusivamente costituito dal verbale di udienza, unico atto processuale liberamente accessibile dalla parte interessata al processo, nel quale risulta riportata la corretta annotazione nella data del rinvio. 

Non pu� pertanto condividersi l'opposta affermazione contenuta in un precedente della stessa Corte (sentenza n. 35616/2007) secondo cui il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, bench� sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, � atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.

Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, non prospettandosi alcuna ipotesi di nullit� ex art.178 del Codice di procedura penale.

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