Data: 03/09/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non solo mentre si � in movimento, i sinistri stradali possono avvenire anche ad auto ferma: lo dimostrano i casi non affatto infrequenti in cui il danneggiamento alla vettura si realizza quando questa � ferma, magari parcheggiata a bordo strada. 

Numerose sono le ipotesi in cui l'autovettura ferma potrebbe esse danneggiata o danneggiare: nel primo caso basti pensare all'utente della strada distratto che, nel procedere lungo la carreggiata, si stringe troppo con il proprio veicolo arrivando colpire le autovetture ferme, oppure a chi con una manovra brusca, magari per evitare un ostacolo sulla strada, vira verso le macchine parcheggiate danneggiandole. Oppure, nel secondo caso, quando i veicoli sono posizionati in modo da ingombrare la carreggiata poich� mal parcheggiati, magari dopo una curva, rendendo difficoltoso notare l'ostacolo ed evitare un impatto.

La questione maggiormente controversa sul tema � da sempre stata legata alla possibilit� che in questi casi possa o meno intervenire l'RC Auto, trattandosi di fatto di sinistri in cui � coinvolto un mezzo non in movimento, che "non circola".

Le Sezioni Unite di Cassazione si sono espresse a favore dell'operativit� della polizza assicurativa con la sentenza n. 8620/2015 affermando che ai fini della responsabilit� ex art. 2054 c.c., nell'ampio concetto di circolazione deve ricomprendersi anche la posizione di arresto del veicolo e ci� in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo � destinato a compiere e per il quale pu� circolare sulle strade

La pericolosit� della circolazione stradale, evidenzia il Collegio, si realizza anche in occasione di fermate o soste, poich� sussiste la possibilit� di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, in quanto i mezzi, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri, ingombrando necessariamente la sede stradale con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumit� dei terzi.

Ne consegue, conclude la Corte, che per l'operativit� della garanzia per R.C.A. � necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalit� non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, semprech� esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Nuovamente interrogata sul tema, la Suprema Corte, terza sezione civile, sentenza n. 24662/2015 ha ribadito il principio, richiamando precedenti il cui danno causato dalla circolazione � stato ritenuto quello causato dall'apertura o chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo (Sez. 3, Sentenza n. 18618 del 21/09/2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d'un camion (Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008), aggiungendo alla lista anche quanto accaduto nel caso di specie analizzato (danno derivato dal movimento d'un braccio meccanico montato su un autocarro).

Nel silenzio totale della legge, spiega la Corte, non pu� ammettersi che per "movimento del veicolo" debba intendersi solo quello orizzontale dell'intero veicolo. Dal punto di vista della fisica � "movimento" sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. Ci� significa che il danno all'assicurazione pu� essere richiesto anche se l'auto � ferma, parcheggiata ad esempio su strada, posizione che � collegata al fatto dell sua stessa circolazione.

Come spesso accade, tuttavia, quando si ritorna alla propria auto e la si ritrova danneggiata, il problema principale � riuscire a risalire al danneggiante che, probabilmente, si � dato alla fuga.
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 329/2016, ha evidenziato che in caso di auto danneggiata o rigata mentre si trovava correttamente parcheggiata, fondamentale � conoscere la targa del veicolo che ha causato il sinistro.

In tal senso va valorizzata la figura del "testimone" presente al momento del sinistro e che potrebbe attivarsi segnalando il numero di targa: in tal modo � facile risalire all'intestatario dell'auto con una semplice visura al PRA

Il testimone dovr� poi intervenire in udienza per confermare, con le responsabilit� previste dalla legge in caso di falsa testimonianza, quanto ha visto, ossia tutti i dettagli riguardanti l'incidente (dove si trovata, la dinamica, ecc.) e di aver preso correttamente il numero di targa
Ma attenzione, il teste dovr� testimoniare anche sul posizionamento della vettura ferma danneggiata, ad esempio sulla regolarit� o meno del parcheggio dell'auto: vi � dunque la possibilit� che possa scattare la presunzione di pari responsabilit� se l'auto era, ad esempio, troppo sporgente verso la strada o in una posizione pericolosa per le altre auto, ad esempio dopo una curva.

Infine, per il risarcimento dovr� essere dimostrato non solo il danno, ma anche le spese sostenute: fondamentale, quindi, produrre tutte le fatture del carrozziere attestanti le riparazioni effettuate o presentare il preventivo circa le somme necessarie per eseguirle.


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