Data: 05/09/2016 12:20:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Affinit�, amore, complicit� e rispetto sono elementi essenziali per una sana vita di coppia, ma tra questi non va scartato anche il sesso, che preferibilmente andrebbe vissuto come esperienza appagante e serena da entrambi. 

L'importanza della sessualit� nei rapporti, infatti, � emersa pi� volte anche in giurisprudenza: se la stessa Sacra Rota, ad esempio, si � trovata a disporre l'annullamento religioso di matrimoni che non sono stati consumati, anche la giurisprudenza civile si � pronunciata in particolare sul tema del sesso legato a separazione o divorzio, e alla contestuale addebitabilit� della fine della relazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto (sentenza n. 19112/2012) che il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Ci� in quanto provoca oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignit� e alla personalit� del partner (per approfondimenti: Il rifiuto dei rapporti sessuali e l'addebito della separazione). Da qui la possibilit� che al partner che rifiuti l'intimit� possa essere addebitata la separazione.

Ma non � tutto. Per la Cassazione � giustificato l'abbandono del tetto coniugale se manca tra le parti intesa sessuale, cio� se il sesso non � appagante. Nella sentenza n. 8773/2012, gli Ermellini hanno confermato che non costituisce colpa, tale da addebitare la separazione al coniuge, il comportamento della moglie che, nel caso esaminato, si era allontanata dal tetto coniugale perch� non soddisfatta dal sesso con il marito.

A nulla serve per l'uomo cercare di difendersi introducendo profili di fatto insuscettibili di valutazione e controllo in Cassazione, ossia la riconducibilit� alla moglie di problematiche sessuali, stante la sua grave indisponibilit� e non "recettivit�" cos� da determinare essa sola la crisi della coppia.

La donna, chiarisce la Corte confermando le statuizioni di merito, con il suo atteggiamento non ha per� violato alcun obbligo matrimoniale, in quanto l'abbandono della casa famigliare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di una intesa sessuale "serena e appagante".


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