Data: 18/03/2005 - Autore: www.ilcaso.it
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non si pu� tenere conto dell'addebito trimestrale sul conto corrente n� della spesa di liquidazione degli interessi debitori n� di quella per diritti di chiusura del conto, atteso che la prima di tali voci rientra fra quelle gi� oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m., mentre la seconda costituisce un onere applicato indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, sicch� non pu� considerarsi collegata alla erogazione del credito.
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