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Data: 18/03/2005 - Autore: www.ilcaso.it Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non si può tenere conto dell'addebito trimestrale sul conto corrente né della spesa di liquidazione degli interessi debitori né di quella per diritti di chiusura del conto, atteso che la prima di tali voci rientra fra quelle già oggetto di rilevazione ed incluse nel calcolo del t.e.g.m., mentre la seconda costituisce un onere applicato indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, sicché non può considerarsi collegata alla erogazione del credito. |
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