Data: 08/09/2016 15:00:00 - Autore: VV. AA.

Avv. Marco Capone - Siamo così abituati a gesti quali il pagamento delle bollette dell'acqua che spesso finiamo per ignorare i diritti che il gestore del servizio idrico deve riconoscerci.

Pur nella consapevolezza di non poter essere esaustivi, in questa sede proveremo ad offrire qualche utile consiglio per evitare quei piccoli e grandi soprusi che si celano dietro ad una attività di estrema importanza sociale quale la fornitura di acqua potabile.

Va preliminarmente chiarito, che quella che comunemente chiamiamo "bolletta dell'acqua", consiste in una vera e propria fattura commerciale, con la quale il fornitore del servizio comunica al proprio utente la quantità di acqua
utilizzata e il conseguente corrispettivo dovuto. All'arrivo del documento contabile, la prima cosa da verificare è la congruenza tra il consumo fatturato e quello evidenziato dal misuratore istallato presso la nostra utenza (il c.d. contatore).

Successivamente, bisogno anche assicurarsi che le tariffe poste a base del calcolo del corrispettivo, ivi comprese le c.d. "quote fisse", siano conformi alle pattuizioni contrattuali, alle disposizioni legislative nonché alle deliberazioni adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (quale organismo indipendente deputato alla tutela del
consumatore nelle materie di propria competenza). 

Molto importante, è anche il controllo sulle varie voci che compongono l'importo della bolletta, in modo da appurare che ogni componente di costo rappresenti altrettanti prestazioni e/o beni realmente offerti dal gestore. Il riferimento è essenzialmente agli oneri per la fognatura e la depurazione delle acque, i quali dovranno essere corrisposti solo quando tali servizi siano realmente posti nella disponibilità dell'utente. La bolletta può eventualmente contenere anche contributi diversi da quelli fin ora analizzati (come ad esempio il "fondo eventi sismici"), i quali però, per ritenersi legittimi, dovranno essere specificamente previsti da norme di legge e/o dalla stessa AEEGSI. Infine, alle voci di spesa presenti nel documento, bisogna aggiungere l'I.V.A. secondo l'aliquota fissata dalla normativa fiscale in vigore.

Queste operazioni, già di per sé complicate, diventano particolarmente gravose nei casi di fatturazione in base ai c.d. consumi presuntivi (o stimati).
Capita spesso, infatti, che la bolletta per il servizio idrico non tenga in considerazione la reale quantità di acqua erogata nel periodo di riferimento, ma riporti invece un consumo imputato in via presuntiva (spesso ricavato dagli utilizzi precedenti dell'utente). Su tale aspetto, è importante tenere presente, che la fatturazione su base presuntiva, è ammessa a condizione che il gestore del servizio, con una determinata frequenza, provveda alla lettura dei contatori e al conseguente "conguaglio" degli importi versati con i consumi reali dell'utente. È ormai principio consolidato quello per cui l'utente è obbligato a pagare soltanto l'acqua (e in generale i servizi) di cui ha realmente usufruito. Pertanto, non può ritenersi legittima l'applicazione di canoni determinati esclusivamente su base forfettizzata o presuntiva. Chiaramente, l'obbligo di pagare solo l'acqua realmente utilizzata, non può certo venire meno per il fatto che il consumatore non si avvale della (mera) facoltà, di frequente prevista nei moderni contratti di fornitura, di comunicare egli stesso al gestore i dati provenienti dal misuratore (la c.d. autolettura).

Anche in assenza dell'autolettura, il gestore resta l'unico obbligato ad espletare ogni attività necessaria al fine di adeguare i costi del servizio ai consumi effettivi. Peraltro, il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede contrattuale, impone che le operazioni di lettura dei misuratori e di fatturazione di conguaglio, debbano avvenire nel rispetto delle scadenze indicate nelle varie "carte servizi" adottate dai gestori, e comunque in maniera non eccessivamente gravosa per il consumatore. Potrebbero quindi essere suscettibili di contestazione le bollette di conguaglio di elevati importi qualora queste siano emesse dopo numerosi anni di fornitura del servizio.

Altro aspetto a cui bisogna prestare molta attenzione, soprattutto nei casi di fatture di conguaglio, è la prescrizione dei crediti del gestore. In linea generale, il diritto a ricevere il pagamento dei canoni per il servizio idrico, si estingue decorsi cinque anni dalla fornitura del servizio. Né il sistema della fatturazione presuntiva può diventare uno strumento idoneo ad evitare la maturazione dei termini di cui all'art. 2948 c.c. È da respingere infatti, l'idea che l'invio di fatture determinate in funzione di consumi presunti, possa integrare un atto di interruzione della prescrizione del credito. A tal fine, occorre invece che il gestore trasmetta una richiesta di pagamento riportante l'esatto ammontare del debito; elemento che scaturisce soltanto dalla fatturazione di conguaglio. Ciò detto, l'utente non è tenuto a corrispondere nulla per i consumi per i quali il gestore non abbia provveduto alla fatturazione di conguaglio entro cinque anni dall'erogazione.

Una questione, spesso sottovalutata, è quella inerente alla successione delle tariffe nelle more del periodo di conguaglio. In questi casi, risulta impossibile stabilire quali consumi di acqua debbano essere calcolati in funzione di una tariffa e quali in funzione dell'altra (o delle altre). Di conseguenza, al gestore è precluso stabilire con la dovuta certezza l'importo da addebitare al proprio consumatore. Considerato l'obbligo di parametrare il pagamento del servizio idrico esclusivamente all'utilizzo effettivo del bene, non può ritenersi legittima la determinazione dei canoni operata sulla semplice presunzione che una determinata quantità di acqua sia stata uniformemente prelevata nell'arco del tempo trascorso tra due date (individuabili, ad esempio, con quelle di due letture consecutive del contatore). In altri termini, il principio secondo il quale l'utente deve pagare solo l'acqua effettivamente consumata, si identifica anche nell'onere del gestore di individuare per ogni singola tariffa applicata, la corrispondente quantità di acqua realmente erogata. Qualora ciò non fosse possibile, il credito per il servizio idrico risulterebbe inesigibile per l'indeterminatezza del "quantum debeatur".

In conclusione, tenendo conto anche delle precedenti indicazioni, sarebbe buona norma analizzare sempre con la massima attenzione le bollette che ci vengono trasmesse dal nostro fornitore; e se qualche elemento non ci apparisse del tutto chiaro, allora non dovremmo indugiare a sottoporre il documento all'attenzione di un esperto che ci possa aiutare nella difesa dei nostri diritti.


Avv. Marco Capone

cmarc@hotmail.it


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