Data: 09/09/2016 17:10:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Il d.l. n. 113/2016 convertito in legge ad agosto (legge n. 160/2016) e pubblicato nella G.U. del 20/08/2016, prevede una nuova opportunità per essere riammessi alla rateazione con Equitalia, per tutti quei contribuenti decaduti dalla precedente dilazione al 30 giugno 2016.

La nuova possibilità concessa dalla legge prevede diverse novità: dal numero delle rate, che ammontano massimo a 72, alla soglia per richiedere la rateazione innalzata a 60mila euro (in luogo dei precedenti 50mila). Pertanto, chi ha un debito fino a tale importo, per poter accedere ad una rateazione, pur se decaduto da una precedente, potrà farlo senza produrre alcuna documentazione che attesti lo stato di oggettiva difficoltà economica; sarà sufficiente la dichiarazione. Si potrà essere riammessi anche senza aver pagato le rate scadute, ma in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio.

Il termine ultimo per poter chiedere la riammissione alla rateazione è il 20 ottobre 2016. Si tratta di un termine perentorio ed improrogabile. Oltre tale data, invece, chi vorrà essere riammesso alla rateazione con Equitalia, potrà farlo purchè paghi integralmente le rate scadute ed impagate.

È importante però ricordare che molti comuni e regioni hanno aderito ad una "minisanatoria" concedendo ai contribuenti di pagare i tributi senza sanzioni e interessi entro ottobre.

Tuttavia, queste minisanatorie sono state decise autonomamente dagli enti creditori, non a livello nazionale, quindi prima di richiedere la rateazione ad Equitalia, sarebbe opportuno chiedere presso il proprio Comune o la regione, se sono presenti sanatorie in corso.

Si ricorda, infine, che la presenza di una rateazione non consente ad Equitalia di dar corso a procedure di esecuzione forzata, quali atti di pignoramenti presso terzi.

In allegato, il modulo per richiedere la riammissione alla rateazione.


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